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Sentenza

Sentenza del 04/08/2017 n. 19556 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la detrazione dell’IVA applicata sui cosiddetti "premi impegnativa", somme fatturate da A. M. S.p.A. alle società concessionarie di spazi pubblicitari. L’Amministrazione riteneva che tali somme fossero erogazioni gratuite di denaro, prive di una specifica controprestazione, e quindi fuori dal campo IVA. La contribuente sosteneva invece che costituissero il corrispettivo di un contratto di intermediazione e che, pertanto, l’IVA fosse detraibile. La Corte ha ritenuto decisivo verificare se esistesse un rapporto obbligatorio sinallagmatico e un legame diretto e immediato tra il pagamento e una prestazione autonoma, concreta e individualizzabile resa alla concessionaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva riconosciuto la detraibilità dell’IVA senza individuare una specifica prestazione resa in cambio dei premi, e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il ricorso incidentale della contribuente, relativo alla mancata allegazione dei verbali richiamati nell’avviso di accertamento, è stato dichiarato inammissibile. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito dell’imposta, ma la posizione della contribuente è stata rimessa in discussione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3

    Le erogazioni prive di una cessione di beni o di una prestazione di servizi corrispettiva non rientrano nell’ambito delle operazioni imponibili IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1

    Una prestazione di servizi è rilevante ai fini IVA quando esiste una specifica attività resa nell’ambito di un rapporto oneroso.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3

    le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo

    Il pagamento determina l’esigibilità dell’imposta e l’obbligo di fatturazione, ma presuppone comunque che esista una prestazione imponibile già individuabile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    La detrazione dell’IVA è subordinata al fatto che l’imposta sia relativa ad acquisti o prestazioni effettivamente riconducibili all’attività economica e assoggettati legittimamente a IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5

    L’avviso di accertamento può richiamare altri atti senza allegarli quando ne riproduce il contenuto essenziale o quando tali atti erano già conosciuti dal contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    La motivazione per relationem dell’avviso è ammissibile se consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa fiscale.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    Gli atti richiamati nell’avviso devono essere allegati quando sono necessari a integrarne la motivazione e non sono già nella conoscenza del contribuente; non è invece necessaria l’allegazione di richiami meramente narrativi.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi pretende di esercitare il diritto alla detrazione deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto, compresa l’effettiva esistenza della prestazione che giustifica l’IVA.

  • Codice civile, art. 1362

    La natura del rapporto deve essere ricostruita interpretando il contratto e la comune intenzione delle parti, non sulla base della sola denominazione contabile o fiscale attribuita alle somme.

  • Corte di giustizia UE, causa C-277/05

    un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto

    Una somma è imponibile IVA soltanto se costituisce il corrispettivo effettivo di un servizio individuabile nell’ambito di un rapporto giuridico con prestazioni sinallagmatiche.

  • Corte di giustizia UE, causa C-184/00

    il solo fatto che una sovvenzione possa avere influenza sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi forniti dall’organismo sovvenzionato non è sufficiente a rendere tale sovvenzione imponibile

    Una sovvenzione o erogazione diventa imponibile solo se è specificamente versata per ottenere un bene o un servizio determinato; la mera influenza economica sui prezzi non basta.

Massime di principio

  • Per qualificare una somma come corrispettivo soggetto a IVA non è sufficiente che sia stata fatturata con IVA o denominata come premio, commissione o compenso: occorre individuare una prestazione concreta, autonoma e individualizzabile resa in cambio del pagamento.
  • L’onere di provare il rapporto sinallagmatico e il nesso diretto tra pagamento e servizio grava sul soggetto che esercita la detrazione dell’IVA.
  • Premi, bonus e incentivi collegati genericamente al raggiungimento di risultati o fatturati non sono automaticamente imponibili; devono essere collegati a obblighi contrattuali specifici e verificabili.
  • La semplice utilità economica indiretta ricevuta dal pagatore o l’influenza della somma sui prezzi non dimostrano, da sole, l’esistenza di una prestazione imponibile.
  • Nella documentazione contrattuale e contabile è opportuno descrivere con precisione la prestazione resa, gli obblighi delle parti, i criteri di maturazione del compenso e il collegamento tra servizio e pagamento.
  • Un avviso di accertamento motivato per relationem non è nullo automaticamente per la mancata allegazione degli atti richiamati: l’allegazione è necessaria soprattutto quando il contenuto dell’atto richiamato è indispensabile per comprendere la pretesa e non era già noto al contribuente.

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