Ordinanza n. 16716/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione 1) della Comunicazione n. 5 del 3 settembre 2026 (pubblicata sul sito CDP in data 1° settembre 2026) recante «Conclusione della procedura ed esaurimento della dotazione finanziaria», a firma del Direttore Pubblica Amministrazione di CDP, dott. Gianluca Bisognani, nella parte in cui dispone che «tutte le domande che non hanno ricevuto la Comunicazione di Ammissione o la Comunicazione di Rigetto (…) non avranno ulteriore seguito»; 2) della nota del 3 settembre 2026 indirizzata alla ricorrente (pratica AV026/262343, prot. n. 2119055/26), recante «Comunicazione di conclusione della procedura ed esaurimento della dotazione disponibile»; 3) dei verbali e degli atti del Comitato di Investimento di cui all’art. 1, comma 888, L. 30 dicembre 2025, n. 199, richiamati per relationem nella Comunicazione n. 5 e negli atti connessi; 4) dell’elenco degli interventi ammessi al contributo PNRR e che hanno sotto-scritto l’Atto d’Obbligo, pubblicato sul sito istituzionale di CDP.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione di conclusione della procedura ed esaurimento della dotazione finanziaria, comunicazione individuale di conclusione della procedura, atti del Comitato di Investimento ed elenco degli interventi ammessi al contributo PNRR
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della comunicazione di Cassa Depositi e Prestiti del 3 settembre 2026 che, dichiarando conclusa la procedura per esaurimento delle risorse, stabiliva che le domande non ammesse né rigettate non avrebbero avuto ulteriore seguito; della comunicazione individuale relativa alla propria pratica; degli atti del Comitato di Investimento richiamati per relationem e dell’elenco degli interventi ammessi al contributo PNRR che avevano sottoscritto l’Atto d’Obbligo. L’ordinanza non espone i motivi di merito del ricorso: rileva che la procedura riguarda interventi finanziati con risorse PNRR e dispone la conversione del rito, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il PNRR e dei soggetti inclusi nell’elenco degli interventi ammessi, rinviando l’esame della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né la domanda cautelare. Ha disposto la conversione del rito previsto per le controversie relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha ordinato la notificazione del ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il PNRR entro 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova nei successivi 5 giorni. Ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nell’elenco degli interventi ammessi, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti. La pubblicazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e la prova dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. CDP dovrà predisporre il collegamento agli atti di notifica, rilasciare l’attestazione e mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. L’esame dell’istanza cautelare è rinviato alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022
Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
Le controversie aventi a oggetto procedure amministrative relative a interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR sono assoggettate al rito previsto dall’art. 12-bis.
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022
Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, è parte necessaria del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il PNRR;
Nei giudizi ricadenti nell’ambito dell’art. 12-bis, comma 4, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il PNRR è parte necessaria e deve essere evocata in giudizio.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Considerato che è necessario altresì disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, primo comma, c.p.a. nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nel “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti Missione 4, Componente 1, Investimento 5 del PNRR - Elenco interventi ammessi al contributo”, che potrebbero essere pregiudicati dall’accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, essendo lo stesso oggetto di impugnazione;
Il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei soggetti inclusi nell’elenco impugnato quando l’accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicarli.
art. 41, comma 4, c.p.a.
per l’elevato numero dei controinteressati e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., la notificazione a tutti i soggetti controinteressati, nelle forme dei pubblici proclami;
L’elevato numero dei controinteressati e le difficoltà prevedibili nel reperirne gli indirizzi giustificano l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
L’omissione degli adempimenti di notificazione per pubblici proclami entro il termine perentorio assegnato comporta l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR sono assoggettate al rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. 68/2022.
- Nel giudizio rientrante nell’ambito dell’art. 12-bis, comma 4, del d.l. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il PNRR è parte necessaria.
- Quando l’accoglimento del ricorso può pregiudicare i soggetti utilmente collocati nell’elenco degli interventi ammessi oggetto di impugnazione, il contraddittorio va integrato nei loro confronti; l’elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperirne gli indirizzi possono giustificare la notificazione per pubblici proclami.
- Il mancato rispetto dei termini perentori assegnati per la notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova comporta l’improcedibilità del ricorso.
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