Sentenza n. 102/2026 - Bari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n.572 del 27.5.2024, resa dalla Corte d’Appello di Bari, Sezione Lavoro, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 30.5.2024, a mezzo pec, sia nell’interesse della sig.ra Porcelli che degli avv.ti Alessia De Finis e Sabino Carpagnano, quali antistatari; per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta; e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’On. T.A.R. Puglia – Sede di Bari riterrà più opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Bari, Sezione Lavoro, n. 572 del 27 maggio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata alle amministrazioni il 30 maggio 2024, nonché il pagamento delle somme riconosciute dalla pronuncia in suo favore. Ha chiesto l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, e la fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Le amministrazioni intimate si sono costituite con atto di stile. Dagli atti non risultava l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando il persistente inadempimento dell’amministrazione rispetto agli obblighi nascenti dal giudicato civile. Ha ordinato al Ministero e all’amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello, provvedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventualità di un ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato. La domanda di penalità di mora è stata respinta, poiché il ritardo riscontrato in analoghe controversie era stato ricondotto a mere carenze di organico dell’amministrazione, senza emergere una condotta esecutiva tale da giustificare la misura coercitiva. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente e dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la richiesta di esecuzione del giudicato, per l’adozione delle misure attuative e per la penalità di mora; nel caso concreto il giudice ha escluso l’applicazione della penalità, pur ordinando l’adempimento entro un termine determinato.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare piena e integrale esecuzione a un giudicato civile, quando dagli atti risulti l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non abbia adempiuto al giudicato, il giudice può assegnare un termine perentorio per l’esecuzione e riservare la nomina del commissario ad acta all’eventuale persistente inadempimento successivo alla scadenza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: la sua applicazione può essere negata quando il ritardo dell’amministrazione sia ricondotto a carenze organizzative e non emerga una condotta esecutiva meritevole di una misura coercitiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni imposte dal giudicato giustifica l’accoglimento della domanda esecutiva e l’ordine di pagamento delle somme riconosciute dal titolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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