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Ordinanza

Ordinanza n. 8984/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DEL DECRETO DEL 8/6/2020 NOTIFICATO IL 3/10/2020 CON IL QUALE IL MINISTRO DELL'INTERNO HA DECRETATO IL RESPINGIMENTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA K/10/-OMISSIS-/R.

Giustizia amministrativa202011001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno dell'8 giugno 2020, notificato il 3 ottobre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto adempimenti istruttori per acquisire la relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento del diniego; la documentazione è stata depositata dall'amministrazione e visionata dalla parte ricorrente.

La decisione

Il TAR prende atto dell'avvenuto deposito della documentazione istruttoria da parte dell'amministrazione e della sua visione da parte del ricorrente, ritenendo non necessario acquisire ulteriori atti. Non decide nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza né accoglie o respinge il ricorso. Considerata l'urgenza di integrare l'elenco delle cause da trattare nelle prossime udienze di smaltimento, dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR affinché individui l'udienza di smaltimento per la trattazione della causa. Dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la documentazione istruttoria richiesta dal giudice è stata integralmente depositata dall'amministrazione e visionata dalla parte, e non risultano necessari ulteriori acquisizioni, il giudice può rimettere la causa alla successiva udienza di merito senza disporre nuovi incombenti istruttori.
  • La trasmissione del fascicolo al Presidente del tribunale per la fissazione di un'udienza di smaltimento costituisce una statuizione organizzatoria e interlocutoria, che non definisce il merito della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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