Ordinanza n. 8984/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DEL DECRETO DEL 8/6/2020 NOTIFICATO IL 3/10/2020 CON IL QUALE IL MINISTRO DELL'INTERNO HA DECRETATO IL RESPINGIMENTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA K/10/-OMISSIS-/R.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno dell'8 giugno 2020, notificato il 3 ottobre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto adempimenti istruttori per acquisire la relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento del diniego; la documentazione è stata depositata dall'amministrazione e visionata dalla parte ricorrente.
La decisione
Il TAR prende atto dell'avvenuto deposito della documentazione istruttoria da parte dell'amministrazione e della sua visione da parte del ricorrente, ritenendo non necessario acquisire ulteriori atti. Non decide nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza né accoglie o respinge il ricorso. Considerata l'urgenza di integrare l'elenco delle cause da trattare nelle prossime udienze di smaltimento, dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR affinché individui l'udienza di smaltimento per la trattazione della causa. Dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la documentazione istruttoria richiesta dal giudice è stata integralmente depositata dall'amministrazione e visionata dalla parte, e non risultano necessari ulteriori acquisizioni, il giudice può rimettere la causa alla successiva udienza di merito senza disporre nuovi incombenti istruttori.
- La trasmissione del fascicolo al Presidente del tribunale per la fissazione di un'udienza di smaltimento costituisce una statuizione organizzatoria e interlocutoria, che non definisce il merito della domanda di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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