Ordinanza n. 812/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento dei seguenti atti: 1. decreto AOODRTO USR Toscana n. 0000116 del 10/02/2026; 2. verbale della Commissione n. 1 del 21/02/2026 e relativi allegati; 3. traccia della prova pratica estratta; 4. prova pratica sostenuta dalla ricorrente in data 12/03/2026, griglia di valutazione recante pari data e esito della stessa; 5. verbali della Commissione n. 4 del 12/03/2026 e n. 6 del 13/03/2026 aventi ad oggetto “correzione delle prove pratiche” e relativi allegati, tra cui il foglio di abbinamento candidato/postazione PC; 6. prova orale sostenuta dalla ricorrente in data 20/03/2026, griglia di valutazione recante pari data e esito della stessa; 7. verbale della Commissione n. 16 del 20/03/2026 avente ad oggetto “Svolgimento delle prove orali” e relativi allegati; 8. foglio presenze prova orale e foglio domande disciplinari estratte del 20.03.2026; 9. avviso USR Toscana 0005215.01-04-2026 di comunicazione esito prova orale consultabile su area riservata della piattaforma; 10. elenco, non conosciuto, degli ammessi alla fase successiva del concorso (valutazione dei titoli) nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente; 11. eventuali graduatorie regionali non conosciute; 12. D.M. 205/2023 e DDG 2939/2025 per quanto di pregiudizio per la ricorrente; 13. ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale anche se non conosciuto che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente; e per la conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito a disporre l'annullamento della prova orale sostenuta dalla ricorrente e a disporne la ripetizione, con diversa composizione della commissione e in ogni caso con l'ordine al Ministero dell'Istruzione e del Merito ad adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno a tutela dei diritti della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale per la classe di concorso B016, inclusi lo svolgimento e l'esito della prova pratica e della prova orale, nonché l'esclusione dall'elenco degli ammessi alla valutazione dei titoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato una pluralità di atti della procedura concorsuale, chiedendo l'annullamento della prova orale e la sua ripetizione davanti a una diversa commissione. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Marche, in favore del TAR Toscana o, in subordine, del TAR Lazio, sostenendo che gli atti impugnati avevano efficacia ultraregionale o nazionale, erano stati adottati dall'USR Toscana, con sede a Firenze, e riguardavano anche la composizione della commissione e lo svolgimento della prova pratica tenutasi ad Arezzo. Il TAR Marche ha ritenuto che il ricorso fosse sostanzialmente rivolto contro gli atti della procedura adottati dall'USR Toscana e dalla commissione operante ad Arezzo. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., poiché il formale richiamo al D.M. n. 205/2023 e al DDG n. 2939/2025 non era accompagnato da censure effettivamente articolate contro tali atti.
La decisione
Il TAR Marche ha accolto l'eccezione principale di incompetenza territoriale e ha declinato la propria competenza in favore del TAR Toscana. Ha applicato il criterio della sede dell'autorità emanante, ritenendo che gli atti, pur aventi efficacia ultraregionale o nazionale, fossero stati adottati da un'autorità periferica, l'USR Toscana, con sede nella circoscrizione del TAR Toscana. Il criterio degli effetti non conduceva quindi a radicare la competenza presso il TAR Marche. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Toscana nel termine perentorio previsto dall'art. 15 c.p.a.; a tale giudice spetterà anche decidere sulle spese della fase svoltasi davanti al TAR Marche.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
I) il criterio degli effetti prevale su quello della sede solo se il primo riesce a radicare la competenza del Tribunale periferico, mentre quando il criterio degli effetti radica la competenza del T.A.R. Lazio, il rapporto tra i due criteri si inverte e prevale quello della sede; II) anche se si riconoscesse agli atti dell’Ufficio Scolastico Regionale effettualità ultraregionale, si tratterebbe comunque di atti emanati da un’autorità periferica aventi un’efficacia ultraregionale, con il corollario che, in base al principio di prossimità, la competenza territoriale resterebbe in capo al T.A.R. nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell’Autorità emanante
Per gli atti adottati da un'autorità periferica con efficacia ultraregionale, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione si trova la sede dell'autorità emanante.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
Il criterio speciale non è applicabile quando l'impugnazione di atti statali o generali è soltanto formale e il ricorso non contiene censure effettive contro tali atti, risultando invece concentrato sugli atti della concreta procedura concorsuale.
art. 15 c.p.a.
A seguito della declinatoria di competenza, il giudizio può essere riassunto davanti al TAR indicato come competente entro il termine perentorio previsto dalla disposizione.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Il TAR dichiarato competente può proseguire il giudizio e decidere anche sulle spese della fase processuale svoltasi davanti al giudice dichiaratosi incompetente.
Massime di principio
- Gli atti adottati da un ufficio scolastico regionale, pur se dotati di efficacia ultraregionale o nazionale, radicano la competenza territoriale presso il TAR nella cui circoscrizione è situata la sede dell'autorità periferica emanante, in applicazione del principio di prossimità tra il criterio degli effetti e quello della sede.
- Il criterio degli effetti prevale sul criterio della sede soltanto quando è idoneo a radicare la competenza presso un TAR periferico; quando invece condurrebbe alla competenza del TAR Lazio, prevale il criterio della sede dell'autorità emanante.
- Il mero inserimento, nell'epigrafe del ricorso, di atti normativi o generali non determina l'applicazione dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. se il ricorrente non formula censure effettive contro tali atti e concentra le doglianze sugli atti applicativi della procedura.
- La declinatoria di competenza territoriale non definisce la controversia nel merito: il giudizio può essere riassunto davanti al TAR dichiarato competente nel termine perentorio stabilito dall'art. 15 c.p.a., che provvede anche sulle spese della fase precedente.
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