Cassazione Civile, Sentenza n. 8199/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva confermato la decisione di primo grado accogliendo l'opposizione a cartella relativa a contributi IVS per gli anni 2003-2004 per prescrizione del credito. La Corte territoriale aveva ritenuto regolare la notifica (effettuata al fratello non convivente) ex art. 139 c.p.c., ma aveva dichiarato prescritto il credito perché ritenuta inammissibile la prova dell'interruzione della prescrizione essendo basata su documenti prodotti tardivamente. Riscossione Sicilia ha impugnato per: (1) violazione delle norme processuali (artt. 416, 421, 417 c.p.c.) per non avere il giudice del lavoro utilizzato i poteri istruttori per acquisire i documenti tardivamente prodotti; (2) violazione di norme sostanziali e processuali (art. 2909 c.c., artt. 112, 324, 334, 342 c.p.c.) per avere la corte territoriale trascurato il giudicato circa la ritualità della produzione documentale non contestata in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. Ha ritenuto che Riscossione Sicilia non abbia interesse né legittimazione ad impugnare la statuizione sulla prescrizione del credito perché, secondo la giurisprudenza di legittimità (spec. Sezioni Unite, Cass. S.U. n. 7514/2022), in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva spetta esclusivamente all'ente impositore (INPS). Ne consegue che l'agente per la riscossione non può far valere in giudizio diritti altrui e la carenza di legittimazione è rilevabile d'ufficio anche in Cassazione. La Corte ha inoltre osservato che la decisione nel merito da parte dei giudici territoriali non produce giudicato implicito sulla legittimazione se la questione non è stata sollevata dalle parti. Non sono state attribuite spese per il giudizio di legittimità e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 46/1999; art. 4 comma 2-quater d.l. 209/2002 conv. l. 265/2002
Stabilisce la disciplina della legittimazione in materia di riscossione dei crediti previdenziali: la legittimazione a contestare il merito della pretesa contributiva compete all'ente impositore (INPS), escludendo che l'agente per la riscossione possa sostituirsi all'ente nell'azione di merito
Richiamato come norma collegata alle questioni di delega/mandato alla riscossione; la Corte ha ritenuto che le relative considerazioni non derogano al principio secondo cui solo l'ente impositore è legittimato a contestare il merito contributivo
Principio secondo cui nessuno può far valere in processo un diritto altrui in nome proprio salvo i casi previsti dalla legge; collegato alla rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimatio ad causam
artt. 416, 421, 417 c.p.c.
Norme del rito del lavoro richiamate dal ricorrente in relazione ai poteri istruttori del giudice (acquisizione di documenti tardivi); la Corte non ha esaminato il merito della censura perché ha escluso la legittimazione del ricorrente a contestare il merito
Norma sulla prova della notificazione; la Corte d'Appello aveva ritenuto regolare la notifica fatta al fratello non convivente applicando tale disposizione
Norma sulla prescrizione e sulla sua interruzione, richiamata nella doglianza del ricorrente in relazione alla produzione di documenti che dimostrerebbero l'interruzione
artt. 112, 324, 334, 342 c.p.c.
artt. 112, 324, 334, 342 c.p.c.
Norme processuali citate dal ricorrente in relazione a questioni di produzione documentale e giudicato; la Corte ha però deciso il ricorso sulla base della legittimazione e non ha approfondito il merito di tali violazioni
giurisprudenza rilevante (Sezioni Unite)
Cass. S.U. n. 7514/2022; Cass. S.U. n. 7925/2019; Cass. S.U. n. 1912/2012
Le Sezioni Unite hanno precisato che la legittimazione a contraddire sul merito nei giudizi di riscossione contributiva spetta all'ente impositore; la carenza di legittimazione è rilevabile d'ufficio anche in Cassazione; il decidere nel merito da parte dei giudici non equivale a giudicato implicito sulla legittimazione se la questione non è stata sollevata dalle parti
Massime di principio
- In materia di riscossione dei crediti previdenziali, l'agente per la riscossione non è legittimato a contestare il merito della pretesa contributiva: solo l'ente impositore (es. INPS) può farlo.
- La carenza di legittimazione (lack of standing) è questione di ordine pubblico processuale e può essere rilevata d'ufficio anche in sede di Cassazione, rendendo inammissibile un ricorso che miri a far valere diritti altrui.
- La decisione nel merito da parte dei giudici di merito non produce automaticamente giudicato sulla legittimazione delle parti se la questione non è stata sollevata: il giudicato implicito non si forma in mancanza di specifica contestazione.
- Se si intende far valere l'interruzione della prescrizione è fondamentale produrre tempestivamente i documenti probatori o chiedere al giudice l'acquisizione d'ufficio; tuttavia, tale valutazione diventa irrilevante qualora la parte che agisce non abbia legittimazione a contestare il credito.
- Chi intende impugnare decisioni che riguardano il merito di crediti contributivi dovrebbe assicurarsi che a proporre l'azione sia l'ente impositore o che quest'ultimo partecipi al processo, altrimenti il giudizio può essere dichiarato inammissibile.
- Le questioni processuali connesse alla produzione documentale e ai poteri istruttori vanno sollevate e documentate nei termini processuali; ma la Corte può non entrare nel merito se ricorre un vizio più rilevante quale la carenza di legittimazione.
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