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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8514/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, giudice tributario applicato presso la 3ª sezione regionale della Commissione tributaria centrale (periodo 10/6/2012 - 31/12/2013), chiedeva il pagamento del compenso fisso cumulativo spettante per l'attività svolta come componente della Commissione tributaria provinciale di provenienza e quale applicato presso la sezione regionale della Commissione tributaria centrale, sostenendo che il richiamo operato dall'art. 1, comma 354, l. n. 244/2007 all'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992 imponeva il riconoscimento sia della componente variabile sia della componente fissa in entrambi gli incarichi; l'Amministrazione aveva corrisposto solo il compenso fisso più favorevole, ritenendo impossibile il cumulo ai sensi del d.m. 4 marzo 2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva respinto la domanda. La Corte ha ritenuto che l'istituto dell'applicazione non determina la titolarità di un secondo ufficio e che il richiamo normativo all'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992 va inteso come criterio per la determinazione del trattamento economico, non come attribuzione automatica di un doppio compenso fisso. Il d.m. 4 marzo 2009, che prevede il divieto di cumulo dei compensi fissi e l'attribuzione del solo trattamento più favorevole, è stato considerato coerente con la finalità normativa di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. Sono stati riconosciuti invece i compensi variabili collegati all'attività effettivamente svolta (per ogni ricorso definito). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), art. 1, commi 351 e 354

    «A decorrere dal 1° maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali».

    Il richiamo all'art. 13 va inteso come criterio di determinazione dei compensi per le sezioni regionali della Commissione tributaria centrale e non come disposizione che legittimi automaticamente il cumulo di due compensi fissi per i giudici 'applicati'.

  • decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, art. 13

    Disposizione che attribuisce al Ministro la determinazione del compenso fisso mensile e prevede un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito.

    La Corte ha ritenuto che l'art. 13 stabilisca i criteri per la determinazione del compenso (anche variabile) ma non imponga il riconoscimento del doppio compenso fisso agli 'applicati'; l'applicazione dà diritto al compenso aggiuntivo per i ricorsi definiti, mentre il fisso è regolato in modo non cumulabile.

  • decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, art. 8, comma 3

    «Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie».

    Questo principio di incompatibilità è stato richiamato per argomentare contro la possibilità di percepire più volte il compenso fisso connesso alla titolarità di uffici distinti; sostiene l'idea di unicità del rapporto funzionale e quindi l'inderogabile non cumulabilità del fisso.

  • decreto ministeriale 4 marzo 2009

    Prevede le misure dei compensi fissi (es. Euro 311,00 per il componente della sezione regionale) e dispone che "I compensi di cui al comma 1 non sono tra loro cumulabili" e che per gli applicati "spetta il trattamento più favorevole, senza possibilità di cumulo".

    Il d.m. è considerato conforme alla norma primaria e coerente con la finalità di equiparazione e contenimento della spesa: stabilisce il divieto di cumulo dei compensi fissi e il principio del trattamento più favorevole per evitare disparità.

  • decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (conv. con mod.), art. 3-bis

    Disposizione che estende l'applicazione anche ai presidenti di sezione, vice presidenti e componenti delle commissioni tributarie provinciali per le sezioni regionali della Commissione tributaria centrale.

    Ha ampliato il bacino dei 'applicati' cui si applicano le regole di composizione e compenso delle sezioni regionali; la Corte ha richiamato tale norma per giustificare l'estensione dell'interpretazione uniforme del d.m. anche ai provinciali applicati.

Massime di principio

  • L'applicazione ("applicato") a sezioni regionali della Commissione tributaria centrale non determina la titolarità di un secondo ufficio: il rapporto di appartenenza al ruolo di provenienza resta unico e continuativo.
  • Il rinvio normativo all'art. 13 d.lgs. n. 545/1992 deve essere inteso come criterio di determinazione del trattamento economico, non come automatica attribuzione di duplici compensi fissi agli 'applicati'.
  • Decreti ministeriali che disciplinano i compensi possono legittimamente prevedere il divieto di cumulo dei compensi fissi e la spettanza del solo compenso più favorevole, purché non contrastino con la norma primaria.
  • I giudici 'applicati' hanno diritto al compenso variabile correlato ai ricorsi definiti nel luogo di applicazione; il compenso fisso rimane unico e riferito alla titolarità dell'ufficio originario, salvo diversa e chiara disposizione legislativa.
  • In presenza di ambiguità sulla natura dell'istituto (assegnazione vs applicazione) per ottenere il cumulo del fisso è necessario provare che vi sia stata una effettiva assegnazione/trasferimento o una norma espressa che deroghi al divieto di cumulo.
  • Le finalità legislative (es. riduzione della spesa pubblica e definizione rapida dei procedimenti) influenzano l'interpretazione: le norme saranno lette in modo coerente con l'obiettivo di contenimento dei costi pubblici.

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