Cassazione Civile, Sentenza n. 8198/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione all'avviso di addebito emesso dall'INPS dopo un accertamento congiunto con l'Agenzia delle Entrate, deducendo che l'esecuzione non poteva procedere per: definizione fiscale della lite con rideterminazione del reddito; violazione del termine di cui all'art.25 d.lgs. 46/1999 con conseguente decadenza del potere impositivo; assenza di un accertamento amministrativo della debenza contributiva; e invio dell'avviso di addebito nonostante la pendenza della lite. La corte territoriale ha ritenuto l'opposizione inammissibile per essere proposta oltre il termine previsto dall'art.24 d.lgs. 46/1999
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte Suprema ha confermato che i motivi addotti dal ricorrente costituiscono vizi di merito relativi all'esistenza originaria del credito e non fatti estintivi sopravvenuti deducibili in una opposizione all'esecuzione; pertanto l'opposizione è tardiva rispetto al termine di 40 giorni previsto dall'art.24 d.lgs. 46/1999 applicabile anche all'avviso di addebito ex art.30 ultimo comma d.l. 78/2010. Condanna del ricorrente alle spese di lite (euro 1500 compensi, euro 200 esborsi, spese generali 15% e accessori) e rilevazione dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/02
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. n.46/1999
il contribuente può opporsi alla cartella/avviso per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva entro 40 giorni dalla data di notifica del titolo
La norma si applica anche all'avviso di addebito: i motivi che riguardano il "merito" dell'addebito (l'esistenza originaria del credito) devono essere dedotti entro 40 giorni; l'omessa tempestiva proposizione determina inammissibilità
art. 25 d.lgs. n.46/1999
Richiamata nella contestazione come termine utile per la decadenza del potere impositivo; la Corte ha ritenuto che l'eventuale violazione di questo termine fosse un vizio di merito dell'accertamento e non un fatto estintivo sopravvenuto da dedurre fuori del termine di cui all'art.24
art. 29 d.lgs. n.46/1999
Citato nelle doglianze del ricorrente; la sentenza non ne riconosce la capacità di rendere ammissibile un'opposizione tardiva se le censure riguardano il merito della pretesa contributiva
art. 615 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di opposizione all'esecuzione: la Corte sottolinea che l'opposizione all'esecuzione è strumento per fatti estintivi o sopravvenuti dopo la notifica, non per contestare l'esistenza originaria del credito che va tempestivamente impugnata ai sensi dell'art.24
art. 30 ultimo comma d.l. n.78/2010
La Corte ha ritenuto che la disciplina del ricorso (art.24 d.lgs.46/1999) si riferisca anche all'avviso di addebito previsto da questa norma, imponendo il termine di 40 giorni per le impugnazioni di merito
art. 13 comma 1 quater DPR n.115/02
Utilizzato per rilevare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
art. 23 comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n.137 (conv. L. 176/2020)
Riferimento procedurale per l'ammissione delle conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero nella fase di udienza; non incide sul merito della decisione
Massime di principio
- Le impugnazioni che attaccano il "merito" dell'avviso di addebito (l'esistenza originaria del credito contributivo) devono essere proposte entro 40 giorni dalla notifica ai sensi dell'art.24 d.lgs. 46/1999; il mancato rispetto del termine rende l'opposizione inammissibile
- L'opposizione all'esecuzione (art.615 c.p.c.) è idonea a far valere solo fatti estintivi o sopravvenuti dopo la notifica del titolo; non può essere utilizzata per sollevare censure che incidono sull'origine o legittimità dell'addebito che dovevano essere tempestivamente impugnate
- Se la contestazione riguarda rideterminazioni fiscali o presunti vizi dell'accertamento reddituale, occorre specificare con chiarezza la rilevanza di tali fatti rispetto alla pretesa contributiva e agire nei termini previsti; argomentazioni generiche o tardive saranno respinte come vizi di merito
- La tardività dell'opposizione espone il resistente alla condanna alle spese e all'eventuale aggravio del contributo unificato; è quindi cruciale agire tempestivamente e con motivazione puntuale
- Gli avvisi di addebito collegati ad accertamenti congiunti con l'Agenzia delle Entrate rientrano nella disciplina che impone l'impugnazione nei termini previsti per le cartelle/avvisi tributari
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