Cassazione Civile, Sentenza n. 8043/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.31322/2021 con due motivi principali: (1) errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c., deducendo che la Corte aveva equivocato la portata del giudicato risultante dalla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 670/2015, ritenendo che il diritto al controvalore dell'auto aziendale fosse riconosciuto solo per il periodo maggio 2010 - 29 giugno 2010 mentre, a suo avviso, la parte motiva e il dispositivo formavano un giudicato più esteso; (2) errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto della prova documentale (la produzione dell'atto di appello del lavoratore avverso la sentenza n.543/15 del Tribunale di Milano) che avrebbe inciso sul regime probatorio e sull'onere della società di dimostrare il passaggio in giudicato di detta sentenza, con violazione dell'art. 2697 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi prospettati non evocassero un errore di fatto rilevante ai fini della revocazione ma consistessero in censure di carattere interpretativo e di giudizio (errori di diritto o di valutazione), non sindacabili in revocazione ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. La Corte ha precisato che la revocazione per errore riguarda soltanto vistose sviste o errori di percezione che emergano in modo incontestabile dagli atti, mentre non può essere usata per rimettere in discussione valutazioni interpretative del giudicato o del regime probatorio. Condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della resistente (e liquidazione delle stesse: €200 per esborsi e €4.000 per compensi professionali, oltre generali ed accessori) e applicazione delle regole sul contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
Norma richiamata quale causa di revocazione per errore di fatto; interpretata dalla Corte nel senso che l'errore rilevante deve essere un errore di percezione o una svista materiale che porti a ritenere l'esistenza o l'inesistenza di un fatto in modo contrario a quanto documentale e incontestabilmente risulti dagli atti, escludendo gli errori di diritto o di valutazione.
art. 391-bis c.p.c.
Presuppone che la revocazione sia fondata su un errore di fatto accertabile dagli atti; la Corte lo collega alla necessità che l'errore consista in un'affermazione o negazione di fatto che la realtà processuale esclude o afferma in modo inequivoco.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente come principio sull'onere della prova (chi deduce un fatto deve provarlo); la Corte ha ritenuto però che le contestazioni riguardassero la valutazione e qualificazione giuridica delle risultanze probatorie (error in iudicando), non una omissione documentale incontestabile rilevante ai fini della revocazione.
art. 23 comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n.13 conv. L. 18 dicembre 2020 n.176
Norma procedurale che ha consentito al Pubblico Ministero di depositare conclusioni scritte nel giudizio; citata in relazione all'attività del P.G. nel procedimento.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002
Norma sulle modalità e somme del contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo del ricorrente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di spettanza.
Massime di principio
- La revocazione di una decisione della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto evidenti e documentali (svista o errore di percezione) e non per errori di diritto o per contestazioni sulla interpretazione o valutazione delle risultanze processuali.
- La disputa sull'ambito del giudicato (dispositivo vs parte motiva) è questione di interpretazione giuridica: se sussiste solo un contrasto interpretativo, la via della revocazione non è percorribile; tali censure sono sindacabili, se del caso, nei mezzi ordinari di impugnazione quando rilevanti in diritto.
- La deduzione che la controparte non abbia assolto il proprio onere della prova (art. 2697 c.c.) deve essere supportata da documenti incontestabili depositati in atti; la semplice contestazione della valutazione probatoria non costituisce errore revocabile.
- Se si ritiene di avere prova documentale decisiva che la Corte abbia ignorato, è necessario dimostrare in modo chiaro e incontestabile che il documento era presente negli atti e che la sua esistenza rende impossibile la decisione adottata; in mancanza, la censura sarà qualificata come errore di giudizio.
- Le impugnazioni che mirano a rimettere in discussione valutazioni interpretative della sentenza impugnata devono essere rivolte attraverso i rimedi propri (impugnazioni ordinarie o, se ammissibili, ricorso per cassazione) e non mediante la procedura di revocazione per errore di fatto.
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