Cassazione Penale, Sentenza n. 45954/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, riformando il Tribunale, aveva assolto per alcuni reati di falso nummario (capi B, C, G, H) ma li aveva invece condannati per truffa relativamente ad altre condotte, con riconoscimento della continuazione con un precedente giudicato (del 11/9/2017). I ricorrenti deducevano: per Antonio Esposito, nullità o difetto di querela (per il capo H si contestava la mancanza dell'espressa volontà di chiedere la punizione; per il capo B si contestava che la querela fosse stata presentata da un collaboratore delegato ma non munito di procura speciale); per Vincenzo Varriale e Nunzia Esposito, vizio di motivazione per l'assoluzione/condanna differenziata rispetto allo stesso materiale probatorio (capo C) e contestazione della misura degli aumenti per continuazione ritenuta ingiustificatamente elevata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e, in parte, per assoluta genericità. In particolare: ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancanza di volontà di perseguire i responsabili nel verbale di denuncia orale del 26/8/2016, perché il verbale contiene la precisa indicazione della volontà che gli ignoti autori siano perseguiti e puniti; ha anche ritenuto legittima la querela proposta dal genero della titolare della farmacia (delegato e preposto allo sportello), valorizzando la sua posizione di signoria di fatto sulla res sottratta e richiamando precedenti di legittimazione a querelare in situazioni analoghe; ha ritenuto adeguata e motivata la decisione della Corte territoriale circa la responsabilità di Vincenzo Varriale (richiamando concrete acquisizioni probatorie, come la conversazione con Pasquale Abbatiello) e non ha accolto la censura sulla misura degli aumenti per continuazione, segnalando la genericità del motivo e che la Corte di merito aveva comunque argomentato sulla gravità dei fatti. Per questi motivi ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta la sintesi dei motivi di impugnazione secondo la disciplina degli atti di gravame; la Corte ha ritenuto che alcuni motivi fossero generici e aspecifici in violazione di tale requisito
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Citate come norme che individuano i vizi di motivazione e di applicazione della legge penale dedotti nel ricorso; la Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate o generiche
art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna della parte privata che propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese e, ove ravvisati profili di colpa, di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicato condannando ciascun ricorrente a euro 3.000
Sez. U., n. 40354 del 18/7/2013, Rv. 255975
Sez. U., n. 40354 del 18/7/2013, Rv. 255975
Richiamata per confermare che soggetti che hanno la 'signoria di fatto' sulla res sottratta possono legittimamente sporgere querela anche in assenza di una procura formale
Sez. 5, n. 3736 del 4/2/2018, Rv. 275342
Sez. 5, n. 3736 del 4/2/2018, Rv. 275342
Ulteriore richiamo giurisprudenziale a sostegno della legittimazione a querelare di chi abbia la disponibilità materiale della cosa sottratta
Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, Rv. 283268 - 01
Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, Rv. 283268 - 01
Citata per il principio che il giudice dell'impugnazione non è tenuto a motivare specificamente su istanze o censure che appaiano generiche o manifestamente infondate
Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423 - 01
Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423 - 01
Richiamata con analogo contenuto sul tema della motivazione e dell'irricevibilità o genericità dei motivi di impugnazione
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Utilizzata per valutare l'equità e la qualificazione dei presupposti per l'imposizione di somme alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- La mancanza di una espressa formula nella querela (es. espressa volontà di perseguire) può essere superata se l'atto di denuncia/reclamo contiene comunque elementi che manifestano la volontà di chiedere la punizione degli autori; il verbale deve essere esaminato nel suo contenuto concreto
- Soggetti che hanno la disponibilità materiale o la 'signoria di fatto' sulla cosa sottratta (anche se custodita per conto altrui) possono essere legittimati a sporgere querela senza procura speciale, purché emerga la loro posizione sostanziale rispetto al bene
- Motivi di impugnazione generici o aspecifici sono destinati all'inammissibilità; il ricorrente deve formulare censure chiare, circostanziate e fondate per evitare il rigetto per genericità
- Il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare dettagliatamente su questioni prospettate con argomentazioni generiche o manifestamente infondate; viceversa, se le censure sono specifiche il giudice deve affrontarle con adeguata motivazione
- La proposizione di ricorsi infondati o genericamente formulati può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare preventivamente la fondatezza delle censure
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