Sentenza del 11/05/2018 n. 11459 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI per l’anno 2003 relativo a terreni classificati in zona D2, per i quali il Comune aveva determinato la base imponibile applicando un valore di 2,07 euro al metro quadrato. La contribuente contestava, tra l’altro, la carenza di motivazione dell’avviso, l’incidenza del vincolo paesaggistico introdotto nel 1999, che avrebbe reso i terreni concretamente inedificabili, il riconoscimento delle agevolazioni ICI previste per i terreni agricoli e la congruità del valore attribuito dal Comune. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alle agevolazioni agricole, poiché non risultava dimostrato il possesso, da parte di almeno metà dei soci, della qualifica richiesta e dell’iscrizione negli elenchi comunali. Ha inoltre ritenuto corretta, in linea generale, la qualificazione dei terreni come aree edificabili nonostante il vincolo paesaggistico, precisando però che tale vincolo può incidere sul loro valore venale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla motivazione dell’avviso, perché il ricorso non trascriveva il contenuto dell’atto necessario per verificarne le carenze. Ha rigettato il secondo motivo sulle agevolazioni agricole e il terzo motivo sulla qualificazione dei terreni come aree edificabili. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla congruità del valore dei terreni in relazione al vincolo paesaggistico, in violazione dell’art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR di Perugia, in diversa composizione, affinché valuti l’incidenza concreta del vincolo sul valore venale dei fondi e ridetermini, se necessario, la base imponibile, decidendo anche sulle spese.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Impone la motivazione degli atti tributari. La relativa censura è stata però dichiarata inammissibile perché il ricorso non riportava testualmente la motivazione dell’avviso di accertamento.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)
Definisce l’area fabbricabile ai fini ICI. La presenza di vincoli paesaggistici o urbanistici non elimina necessariamente la natura edificabile del terreno, ma può ridurne il valore economico.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
Stabilisce che la base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio. Nel determinarlo devono essere considerati anche i diversi livelli di edificabilità e l’incidenza dei vincoli.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9
Prevede agevolazioni ICI per i terreni agricoli posseduti e condotti da soggetti aventi i requisiti richiesti. Tali agevolazioni costituiscono eccezioni al regime ordinario e non possono essere estese oltre i casi previsti dalla legge.
D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10
Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre: a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.
La qualifica agricola della società di persone richiede sia l’oggetto sociale esclusivamente agricolo sia il possesso della qualifica da parte di almeno metà dei soci, secondo il testo applicabile alla fattispecie.
D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2
La parificazione tra persone fisiche coltivatori diretti e società aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale opera per le imposte dirette e la materia creditizia, ma non è stata ritenuta automaticamente applicabile all’ICI.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni devolute. L’omessa valutazione della congruità del valore dei terreni in rapporto al vincolo paesaggistico ha integrato una violazione di tale disposizione.
Codice di procedura civile, art. 366
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone di riportare gli elementi testuali necessari a consentire alla Corte di verificare direttamente la censura.
Massime di principio
- Un vincolo paesaggistico o urbanistico non rende automaticamente il terreno non edificabile ai fini ICI: normalmente incide sulla misura del valore venale e quindi sulla base imponibile.
- Quando il contribuente contesta il valore attribuito a un’area edificabile, il giudice deve esaminare concretamente l’incidenza dei vincoli e degli eventuali diversi livelli di edificabilità; non è sufficiente limitarsi ad affermare la natura edificabile del bene.
- Le agevolazioni fiscali per i terreni agricoli sono eccezionali e richiedono la prova rigorosa di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa applicabile all’anno d’imposta.
- Per le società di persone, la qualifica agricola rilevante ai fini delle agevolazioni non deriva automaticamente dall’oggetto sociale o dall’identità tra società e soggetto conduttore: occorre dimostrare anche i requisiti richiesti per i soci e, ove previsto, l’iscrizione negli elenchi comunali.
- Nel ricorso per cassazione, chi contesta la motivazione di un avviso tributario deve riportare il contenuto dell’avviso o i passaggi essenziali contestati; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
- Se una questione è stata assorbita dal giudice di primo grado, in appello è normalmente sufficiente riproporla, senza necessariamente proporre appello incidentale; il giudice d’appello deve poi esaminarla.
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