Regolamento (UE) 2023/742
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/742 della Commissione del 31 marzo 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bovški sir» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Bovški sir". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Slovenia, l’ha pubblicata ai sensi della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e, non essendo pervenute opposizioni, ha disposto l’approvazione. Il testo ha effetto diretto in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Bovški sir".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Bovški sir" registrata nell’Unione e riguarda l’approvazione della modifica del relativo disciplinare proposta dalla Slovenia. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione, in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina altre denominazioni o altri settori produttivi al di fuori del regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Approvazione della modifica del disciplinare di "Bovški sir" (DOP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/742 approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Bovški sir". Si tratta di un atto adottato nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dopo l’esame della domanda presentata dalla Slovenia e la relativa pubblicazione per consentire eventuali opposizioni.
Contesto procedurale
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica per l’approvazione della modifica. Nei considerando si precisa che la domanda slovena è stata trattata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e che la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2. La pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è avvenuta in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Mancanza di opposizioni
La Commissione afferma che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, il disciplinare modificato può essere approvato senza ulteriori passaggi procedurali indicati nel testo.
Effetti giuridici
L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata per "Bovški sir" (DOP). L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce infine la piena obbligatorietà e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Bovški sir" (DOP).
Base giuridica e qualificazione della modifica
La Commissione agisce sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che la domanda slovena riguarda una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Procedura di esame, pubblicazione e assenza di opposizioni
La domanda di modifica è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica viene approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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