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direttiva

Direttiva 2006/104

Direttiva 2006/104/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua determinate direttive in materia di agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Normativa europea32006L0104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva adegua molteplici direttive UE del settore agricolo, veterinario e fitosanitario per integrare Bulgaria e Romania nel quadro normativo dell’Unione. Le modifiche consistono soprattutto nell’aggiornamento di elenchi, territori, laboratori nazionali di riferimento, autorità competenti e obblighi di comunicazione. Per gli Stati membri è previsto il recepimento entro la data di adesione di Bulgaria e Romania, con obbligo di comunicazione alla Commissione delle misure nazionali adottate.

Direttiva di adeguamento tecnico di una serie di direttive UE in materia di agricoltura, normativa veterinaria e fitosanitaria, per tener conto dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetti di adattamento e aggiornamento di numerose direttive settoriali in materia veterinaria e fitosanitaria elencate nell’articolo 1 e nell’allegato. Le modifiche riguardano in particolare il riconoscimento di autorità/laboratori nazionali di Bulgaria e Romania, l’inserimento di nuovi riferimenti territoriali e definizioni, nonché l’introduzione di specifiche disposizioni transitorie o di prima trasmissione di dati per Bulgaria e Romania in taluni regimi di controllo e sorveglianza. La direttiva è collegata all’adesione della Bulgaria e della Romania e opera con efficacia subordinata all’entrata in vigore del trattato di adesione.

Direttiva 2006/104/CE del Consiglio: adeguamento di direttive veterinarie e fitosanitarie per l’adesione di Bulgaria e Romania

La direttiva interviene in via meramente adattativa su un ampio blocco di direttive dell’area agricola, veterinaria e fitosanitaria, per integrare nell’ordinamento dell’Unione gli effetti dell’adesione della Bulgaria e della Romania. Il fondamento giuridico è collegato al trattato di adesione e all’articolo 56 dell’atto di adesione, che consentono al Consiglio di adottare gli adattamenti necessari degli atti UE rimasti in vigore dopo il 1º gennaio 2007.

Finalità e contesto

La finalità è tecnica e istituzionale: assicurare che la normativa UE vigente continui a operare correttamente anche dopo l’ingresso di Bulgaria e Romania, aggiornando elenchi, laboratori, riferimenti territoriali e obblighi di comunicazione. I considerando richiamano l’esigenza di adottare prima dell’adesione gli adattamenti necessari, in coerenza con l’accordo politico raggiunto tra le Alte Parti contraenti.

Ambito di applicazione

La direttiva modifica, conformemente all’allegato, numerose direttive in materia veterinaria e fitosanitaria. L’ambito materiale comprende in particolare:

  • scambi intracomunitari e importazioni di animali e prodotti di origine animale;
  • lotta contro malattie animali specifiche;
  • sorveglianza di residui, zoonosi e resistenza antimicrobica;
  • disciplina dei prodotti fitosanitari e delle relative frasi di rischio e prudenza.

L’intervento riguarda gli Stati membri, ma produce effetti specifici soprattutto per Bulgaria e Romania, ai quali sono attribuiti laboratori nazionali di riferimento, denominazioni territoriali e prime scadenze di reporting. La direttiva è subordinata all’entrata in vigore del trattato di adesione.

Obbligo di recepimento e decorrenza

L’articolo 2 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. È richiesto:

  • l’adozione delle misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • la comunicazione immediata alla Commissione del testo delle misure e di una tavola di concordanza;
  • l’inserimento, negli atti nazionali, di un riferimento alla direttiva o di un richiamo in sede di pubblicazione ufficiale;
  • la trasmissione alla Commissione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.

L’articolo 3 stabilisce che l’atto entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione, se tale trattato è effettivamente in vigore.

Modifiche alle direttive veterinarie

L’allegato contiene numerosi adattamenti puntuali, soprattutto per inserire Bulgaria e Romania negli elenchi di territori, autorità competenti e laboratori nazionali di riferimento.

Tra gli effetti più ricorrenti si segnalano:

  • inserimento di Bulgaria e Romania tra i territori rilevanti ai fini di controlli veterinari e scambi intracomunitari;
  • aggiornamento delle definizioni territoriali nazionali, ad esempio con le indicazioni "област" e "judeţ";
  • aggiunta dei laboratori nazionali di riferimento per specifiche malattie animali o settori di controllo (bovini e suini, equidi, pollame e uova da cova, ovini e caprini, peste equina, influenza aviaria, malattia di Newcastle, peste suina classica e africana, afta epizootica, zoonosi, malattie dei pesci e dei molluschi, bluetongue).

In particolare:

  • nella direttiva 91/496/CEE è soppresso l’articolo 17bis;
  • nella direttiva 97/78/CE è soppresso l’articolo 21, paragrafo 4, e l’allegato I è riscritto includendo Bulgaria e Romania nel territorio dell’Unione ai fini della direttiva;
  • nella direttiva 96/23/CE, Bulgaria e Romania devono presentare per la prima volta entro il 31 marzo 2008 i risultati del piano di ricerca dei residui e delle sostanze e delle relative azioni di controllo;
  • nella direttiva 2003/99/CE, la relazione annuale sulle zoonosi deve essere trasmessa entro la fine di maggio di ogni anno; per Bulgaria e Romania la prima trasmissione è fissata entro la fine di maggio 2008.

Modifiche alla direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari

Una parte consistente dell’allegato riguarda l’aggiornamento delle frasi standard di rischio e prudenza negli allegati IV e V della direttiva 91/414/CEE. Vengono inserite le versioni in bulgaro e rumeno di numerose indicazioni, tra cui:

  • frasi di rischio RSh 1, RSh 2 e RSh 3;
  • precauzioni SP 1 e serie SPo 1-5;
  • misure ambientali SPe 1-8;
  • misure specifiche per rodenticidi e esche SPr 1-3.

Le nuove formulazioni riguardano, tra l’altro:

  • prevenzione dell’inquinamento delle acque;
  • protezione delle acque sotterranee e degli organismi del suolo;
  • rispetto di fasce tampone non trattate;
  • divieto di applicazione su superfici impermeabili;
  • tutela di uccelli, mammiferi selvatici e api;
  • incorporazione completa nel terreno;
  • gestione sicura delle esche e rimozione dei roditori morti.

Valutazione operativa per il professionista

Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha natura prevalentemente di coordinamento istituzionale e non introduce un nuovo regime sostanziale autonomo. Il dato operativo principale è la necessità di verificare che i rinvii, gli elenchi di autorità competenti e i flussi informativi nazionali siano aggiornati in conformità all’adesione di Bulgaria e Romania. Rilevano inoltre le scadenze speciali di prima trasmissione dei dati per residui e zoonosi, nonché l’aggiornamento delle etichettature e frasi standard per i prodotti fitosanitari nei mercati interessati.

Disposizioni principali

Adeguamento di direttive veterinarie e fitosanitarie

L’articolo 1 dispone la modifica, conformemente all’allegato, di 19 direttive in materia di polizia sanitaria animale, controlli veterinari, zoonosi, sostanze/residui e prodotti fitosanitari, tra cui le direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 91/414/CEE, 92/35/CEE, 92/40/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 96/23/CE, 97/78/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE e 2003/99/CE.

Recepimento nazionale e comunicazioni alla Commissione

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. Il paragrafo 2 impone inoltre la comunicazione alla Commissione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore collegata al trattato di adesione

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore, subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore di tale trattato.

Destinatari

L’articolo 4 indica come destinatari tutti gli Stati membri.

Adattamenti nella direttiva 64/432/CEE

Sono aggiunte le menzioni territoriali di Bulgaria e Romania all’articolo 2, lettera p). Vengono inseriti i riferimenti a istituti/laboratori competenti di Bulgaria e Romania negli allegati B, C e D, con indicazione degli indirizzi dei laboratori nazionali di riferimento e dell’istituto di controllo dei medicinali veterinari.

Adattamenti nella direttiva 90/426/CEE

Nell’allegato C, nota in calce c), si aggiungono le qualifiche nazionali: in Bulgaria "ветеринарен инспектор" e in Romania "medic veterinar autorizat".

Adattamenti nella direttiva 90/539/CEE

Nell’allegato I.1 si inseriscono i laboratori nazionali di riferimento di Bulgaria e Romania per la malattia di Newcastle e l’influenza aviaria.

Adattamenti nella direttiva 91/68/CEE

All’articolo 2, lettera b), si aggiungono le indicazioni territoriali per Bulgaria e Romania: "област" e "judeţ".

Adattamenti nella direttiva 91/496/CEE

È soppresso l’articolo 17bis.

Adattamenti nella direttiva 92/35/CEE

Nell’allegato IA si aggiungono i laboratori nazionali di riferimento di Bulgaria e Romania per la peste equina.

Adattamenti nella direttiva 92/40/CEE

Nell’allegato IV si aggiungono i laboratori nazionali di riferimento di Bulgaria e Romania per la lotta contro l’influenza aviaria.

Adattamenti nella direttiva 92/66/CEE

Nell’allegato IV si aggiungono i laboratori nazionali di riferimento di Bulgaria e Romania per la malattia di Newcastle.

Adattamenti nella direttiva 92/119/CEE

Nell’allegato II, punto 5, si aggiungono i laboratori nazionali di riferimento di Bulgaria e Romania per l’afta epizootica e la peste suina vescicolare.

Adattamenti nella direttiva 93/53/CEE

Nell’allegato A si inseriscono i laboratori nazionali di riferimento di Bulgaria e Romania per le malattie dei pesci e dei molluschi.

Adattamenti nella direttiva 95/70/CE

Nell’allegato C si aggiungono i laboratori nazionali di riferimento di Bulgaria e Romania per le malattie dei molluschi bivalvi.

Obbligo di prima comunicazione sui residui nella direttiva 96/23/CE

All’articolo 8, paragrafo 3, dopo il secondo comma si aggiunge un obbligo specifico: Bulgaria e Romania devono comunicare alla Commissione, per la prima volta entro il 31 marzo 2008, i risultati del piano di ricerca dei residui e delle sostanze e delle relative azioni di controllo.

Adattamenti nella direttiva 97/78/CE

È soppresso il paragrafo 4 dell’articolo 21. L’allegato I è sostituito per includere espressamente il territorio della Repubblica di Bulgaria e della Romania tra i territori di cui all’articolo 1.

Adattamenti nella direttiva 2000/75/CE

Il titolo dell’allegato IA è sostituito da una lista multilingue dei laboratori nazionali per la bluetongue e vengono inseriti i laboratori nazionali di riferimento di Bulgaria e Romania.

Adattamenti nella direttiva 2001/89/CE

Nell’allegato III, punto 1, vengono inseriti i laboratori nazionali di riferimento di Bulgaria e Romania per la peste suina classica e la peste suina africana.

Adattamenti nella direttiva 2002/60/CE

Nell’allegato IV si inseriscono i laboratori nazionali di riferimento di Bulgaria e Romania per la peste suina classica e la peste suina africana.

Adattamenti nella direttiva 2003/85/CE

Nell’allegato XI, parte A, si inseriscono i laboratori nazionali di riferimento di Bulgaria e Romania per l’afta epizootica e le malattie vescicolari dei suini.

Adattamenti nella direttiva 2003/99/CE

L’articolo 9, paragrafo 1, è modificato: entro la fine di maggio di ogni anno ogni Stato membro trasmette una relazione sulle zoonosi, sugli agenti zoonotici e sulla resistenza agli antimicrobici; per Bulgaria e Romania, la prima relazione deve essere trasmessa entro la fine di maggio 2008. Le relazioni, e eventuali sintesi, devono essere rese pubbliche.

Modifiche alla direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari

Nell’allegato IV, punto 1.1, e nell’allegato V, punti 1, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, vengono inserite le corrispondenti frasi di rischio e di prudenza in bulgaro e rumeno (RSh 1-3, SP 1, SPo 1-5, SPe 1-8, Spa 1, SPr 1-3), tra cui avvertenze su tossicità oculare, fotosensibilizzazione, rischi per acque, suolo, organismi non bersaglio, api, uccelli e roditori, nonché indicazioni specifiche su ventilazione, pulizia, incorporazione nel suolo e gestione delle esche.

Come è indicizzato

Materieagricolturanormativa veterinarianormativa fitosanitariacontrolli ufficialisicurezza alimentare

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