Cassazione Penale, Sentenza n. 15152/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la concessione di un permesso premio per recare visita a una congregazione religiosa. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda motivando il diniego con la mancanza di una revisione critica della condotta del Dinca, il rischio di recidiva e l'assenza di concreti riferimenti esterni (familiari) sul territorio; inoltre la prognosi negativa circa l'affidabilità sarebbe legata alla mancata ammissione degli addebiti da parte del detenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il processo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato le ragioni ostative: la condotta carceraria positiva del ricorrente e la consistente osservazione comportamentale non giustificano, di per sé, il diniego basato unicamente sulla protesta di innocenza; la mancata ammissione degli addebiti non può costituire elemento esclusivo per negare l'accesso al permesso premio, alla luce della giurisprudenza della Cassazione.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. I
Sez. I n. 1410 del 30.10.2019, dep.2020, rv 277924; Sez. I n. 10586 del 8.2.2019, rv 274993
Principio secondo cui la mera protesta di innocenza e la mancata ammissione degli addebiti non possono, da sole, giustificare il diniego dei benefici premiali quando la condotta carceraria sia positiva; occorre una valutazione motivata e concreta della pericolosità e della gradualità dei benefici
Massime di principio
- La buona condotta carceraria assume rilevanza significativa nella valutazione per i permessi premio e non può essere neutralizzata senza adeguata motivazione
- La protesta di innocenza o la mancata ammissione degli addebiti non costituiscono di per sé valido motivo per negare benefici esterni; il giudice deve indicare elementi probatori concreti di pericolosità residua
- Il diniego può essere legittimo se sorretto da valutazioni sulla necessaria gradualità dei benefici (es. periodo di osservazione breve) o su persistente pericolosità sociale, ma tali valutazioni devono essere specificamente motivate
- La mancanza di riferimenti familiari o esterni rileva solo se incide effettivamente sulla possibilità di reinserimento e sulla sicurezza pubblica; non è automaticamente decisiva per visite religiose o analoghe finalità
- Se la motivazione del provvedimento è apparente o manifestamente insufficiente, è possibile l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio onde permettere una valutazione completa e motivata delle condizioni dell'interessato
- In situazioni analoghe conviene documentare la condotta carceraria positiva, scopi concreti e programmati del beneficio (es. collegamento con realtà religiosa), e chiedere che ogni eventuale rischio di recidiva sia spiegato con elementi fattuali, non solo con affermazioni generiche
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14960/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14961/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14963/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14964/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14966/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14967/2023 del 11/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →