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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15152/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la concessione di un permesso premio per recare visita a una congregazione religiosa. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda motivando il diniego con la mancanza di una revisione critica della condotta del Dinca, il rischio di recidiva e l'assenza di concreti riferimenti esterni (familiari) sul territorio; inoltre la prognosi negativa circa l'affidabilità sarebbe legata alla mancata ammissione degli addebiti da parte del detenuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il processo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato le ragioni ostative: la condotta carceraria positiva del ricorrente e la consistente osservazione comportamentale non giustificano, di per sé, il diniego basato unicamente sulla protesta di innocenza; la mancata ammissione degli addebiti non può costituire elemento esclusivo per negare l'accesso al permesso premio, alla luce della giurisprudenza della Cassazione.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza - Sez. I

    Sez. I n. 1410 del 30.10.2019, dep.2020, rv 277924; Sez. I n. 10586 del 8.2.2019, rv 274993

    Principio secondo cui la mera protesta di innocenza e la mancata ammissione degli addebiti non possono, da sole, giustificare il diniego dei benefici premiali quando la condotta carceraria sia positiva; occorre una valutazione motivata e concreta della pericolosità e della gradualità dei benefici

Massime di principio

  • La buona condotta carceraria assume rilevanza significativa nella valutazione per i permessi premio e non può essere neutralizzata senza adeguata motivazione
  • La protesta di innocenza o la mancata ammissione degli addebiti non costituiscono di per sé valido motivo per negare benefici esterni; il giudice deve indicare elementi probatori concreti di pericolosità residua
  • Il diniego può essere legittimo se sorretto da valutazioni sulla necessaria gradualità dei benefici (es. periodo di osservazione breve) o su persistente pericolosità sociale, ma tali valutazioni devono essere specificamente motivate
  • La mancanza di riferimenti familiari o esterni rileva solo se incide effettivamente sulla possibilità di reinserimento e sulla sicurezza pubblica; non è automaticamente decisiva per visite religiose o analoghe finalità
  • Se la motivazione del provvedimento è apparente o manifestamente insufficiente, è possibile l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio onde permettere una valutazione completa e motivata delle condizioni dell'interessato
  • In situazioni analoghe conviene documentare la condotta carceraria positiva, scopi concreti e programmati del beneficio (es. collegamento con realtà religiosa), e chiedere che ogni eventuale rischio di recidiva sia spiegato con elementi fattuali, non solo con affermazioni generiche

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