Cassazione Penale, Sentenza n. 48097/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione per prescrizione (art. 172 c.p.) della pena inflitta con sentenza del 14/12/2009 (passata in giudicato il 03/06/2010). L'istanza del 16/03/2023 è stata ritenuta dal Tribunale mera reiterazione di analoga domanda presentata il 15/02/2023 e già respinta con ordinanza del 28/02/2023. Sulka ha sostenuto che nella nuova istanza erano emersi elementi di novità (tra cui la presunta illegittimità dell'arresto eseguito in Albania e la revoca del decreto di unificazione delle pene da parte del P.M.) e che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, alla luce della sostanza dell'atto, convertirlo in opposizione ex art. 667, comma 4 c.p.p. e fissare udienza camerale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la domanda fosse pedissequa riproposizione del precedente incidente senza alcun elemento di novità idoneo a fondare una nuova procedura. Ha ricordato il principio per cui la reiterazione dell'incidente di esecuzione è ammessa solo se fondata su elementi diversi o su causa petendi differente; la richiesta di conversione non poteva operare perché l'atto non presentava tutti i requisiti formali e sostanziali del diverso mezzo impugnatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice di dichiarare inammissibile l'incidente di esecuzione quando la richiesta sia manifestamente infondata o si configuri come mera reiterazione fondata sui medesimi elementi, evitando la moltiplicazione degli incidenti sullo stesso titolo.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Principio della conservazione del mezzo di impugnazione: l'atto proposto in modo improprio può essere considerato come altro mezzo solo se possiede tutti i requisiti sostanziali e formali del mezzo corretto.
art. 172 cod. pen.
Disciplina l'estinzione della pena per prescrizione, che è il concreto oggetto della domanda incidentale proposta dal ricorrente.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede l'opposizione all'esecuzione; la Corte ha richiamato che per operare la riqualificazione di un atto in opposizione è necessario che l'atto originario abbia i requisiti dell'opposizione stessa.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione); citati come fondamento formale dei motivi dedotti dal ricorrente.
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto dell'incidente di esecuzione; la Corte ne utilizza i principi per valutare ammissibilità e riproposizione dell'incidente.
Massime di principio
- Una istanza incidentale già disattesa può essere dichiarata inammissibile se la nuova domanda non introduce elementi di novità o una diversa causa petendi; la mera riproposizione è preclusa.
- La conversione di un atto in un diverso mezzo impugnatorio è possibile solo se l'atto originario possiede tutti i requisiti formali e sostanziali del mezzo in cui si vorrebbe convertirlo; in mancanza, la riqualificazione non opera.
- Il giudice può pronunciare l'inammissibilità de plano quando l'assenza di novità è immediatamente accertabile senza necessità di valutazioni probatorie o udienze.
- Per ottenere che una nuova istanza sia esaminata occorre, in genere, o proporre motivi diversi o impugnare tempestivamente il precedente provvedimento di rigetto; la semplice riproposizione non è la via corretta.
- In ambito di prescrizione ed esecuzione, rilevano con attenzione eventuali atti interruttivi: sebbene la questione dell'efficacia degli atti interruttivi (anche se viziati) possa essere controversa, la parte che deduce novità deve rendere tale elemento immediatamente emergente per superare la preclusione alla reiterazione.
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