Cassazione Penale, Ordinanza n. 11392/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la responsabilità per i reati contestati. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi dedotti in sede di legittimità erano costruiti come censure in punto di fatto, non consentite davanti alla Corte di cassazione se non nei limiti del travisamento della prova, e inoltre riproducevano doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette. Il testo non consente di ricostruire in modo più puntuale la fattispecie concreta né i singoli capi di imputazione, perché parla solo genericamente di 'contestati reati'.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano di merito, cioè incentrate su profili fattuali estranei al giudizio di legittimità, e che risultavano anche meramente reiterative di questioni già vagliate e rigettate dalla Corte d'appello con motivazione giuridicamente corretta. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente nei limiti del giudizio di legittimità: non sono consentite doglianze di puro fatto, salvo il travisamento della prova nei limiti ammessi dalla giurisprudenza.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Cassa delle ammende
Viene disposta la condanna al versamento della somma di euro 3.000 a titolo sanzionatorio conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una rivalutazione del materiale probatorio o in contestazioni puramente fattuali, salvo il dedotto e specifico travisamento della prova nei limiti consentiti.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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