Sentenza del 13/07/2017 n. 17241 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa all'IRPEG per l'anno 2002, emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione. La società sosteneva di aver effettuato correttamente i versamenti e che le anomalie derivassero da meri errori formali nella compilazione dei modelli 770, nei quali alcune somme risultavano dichiarate sia per il 2001 sia per il 2002. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto non provati gli errori, senza spiegare adeguatamente perché la documentazione prodotta dalla contribuente non fosse sufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, ritenendo sussistente il vizio di motivazione apparente o omessa motivazione sia con riferimento al rigetto dell'appello principale sia con riferimento all'accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia è stata cassata e la causa è stata rinviata alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione non ha deciso definitivamente nel merito sull'esistenza del debito tributario, ma ha imposto un nuovo esame adeguatamente motivato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza è requisito essenziale; la sua mancanza o apparenza determina la nullità della decisione.
Art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La motivazione deve esporre, in modo conciso ma sufficiente, i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche della decisione.
Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge, la nullità della sentenza e l'omesso esame di fatti decisivi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Consente il ricorso per cassazione contro le sentenze delle Commissioni tributarie regionali nei limiti e secondo i motivi previsti dal codice di procedura civile.
Principio giurisprudenziale sull'omessa o apparente motivazione
Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
Il giudice deve indicare gli elementi probatori valutati e spiegare il percorso logico e giuridico seguito. Non è sufficiente affermare genericamente che una prova non esiste o che gli errori sono solo allegati.
Principio di emendabilità delle dichiarazioni fiscali
Le dichiarazioni fiscali e in particolare quelle dei sostituti d'imposta possono essere liberamente modificate dal contribuente anche attraverso la difesa nel processo, trattandosi di dichiarazioni di scienza e non di volontà.
Il contribuente può correggere errori contenuti nella dichiarazione anche in sede contenziosa, purché dimostri concretamente l'errore e la correttezza della propria ricostruzione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta un debito derivante da anomalie formali nella dichiarazione, il contribuente può dimostrare che le imposte o le ritenute sono state effettivamente versate e che l'anomalia dipende da un errore materiale o duplicazione dichiarativa.
- Le dichiarazioni fiscali possono essere rettificate anche nel corso del giudizio, ma l'emendabilità non elimina l'onere del contribuente di fornire documentazione concreta, coerente e verificabile sull'errore e sugli effettivi versamenti.
- Una decisione tributaria non può limitarsi ad affermare che la prova è insufficiente: deve esaminare gli elementi prodotti e spiegare perché non siano idonei a dimostrare la tesi della parte.
- In caso di motivazione apparente o meramente assertiva, la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa a un diverso collegio, senza pronunciarsi direttamente sull'esistenza del debito tributario.
- Nel giudizio di rinvio il contribuente dovrà nuovamente dimostrare, con documenti contabili, quietanze, modelli dichiarativi e riscontri temporali, che i versamenti contestati sono stati effettuati e che le duplicazioni nei modelli fiscali costituiscono effettivi errori formali.
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