Sentenza del 08/10/2015 n. 7959 - Comm. Trib. Prov. Milano
Società di Comodo - Interpello - Diniego - Impugnabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego con cui l’Amministrazione finanziaria aveva negato la disapplicazione della normativa sulle società non operative, sostenendo che tale atto fosse impugnabile davanti al giudice tributario. La questione riguardava quindi la possibilità di impugnare autonomamente il diniego di interpello.
La decisione
Il ricorso è stato respinto o dichiarato inammissibile, poiché il diniego all’interpello disapplicativo non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992. Inoltre, il diniego ha natura meramente informativa e consulenziale: non determina direttamente una pretesa tributaria né modifica in modo immediato la posizione fiscale del contribuente. L’eventuale contestazione potrà essere proposta, se ne ricorrono i presupposti, contro il successivo atto impositivo.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
L’elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario non comprende il diniego reso dall’Amministrazione finanziaria su un interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative.
Disciplina delle società non operative
La normativa può essere disapplicata in presenza di specifiche circostanze, ma il diniego dell’istanza di interpello non costituisce, di per sé, un atto impositivo immediatamente lesivo.
Massime di principio
- Il diniego a un interpello, quando ha natura informativa o consulenziale e non contiene una diretta pretesa tributaria, normalmente non è autonomamente impugnabile.
- La tutela giudiziale viene generalmente differita al momento dell’eventuale emissione dell’atto impositivo, nel quale il contribuente potrà contestare anche i presupposti e gli effetti del diniego.
- Non tutti gli atti dell’Amministrazione finanziaria sono impugnabili: occorre verificare se l’atto rientra nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 o se produce una lesione immediata e concreta della posizione del contribuente.
- La presentazione di un interpello non trasferisce al giudice tributario il controllo preventivo sulla risposta dell’Amministrazione, salvo specifiche disposizioni che prevedano diversamente.
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