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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20499/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'ente previdenziale per contributi dovuti alla Gestione separata in relazione all'attività professionale svolta nell'anno 2009. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il credito, assumendo come dies a quo la scadenza ordinaria del 16 giugno 2010 per il versamento, e aveva escluso la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. per la sola mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi. L'ente ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c., nonché delle norme sul differimento dei versamenti contributivi e fiscali, sostenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere non dal 16 giugno 2010 ma dal 6 luglio 2010, data prorogata dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contribuenti interessati dagli studi di settore, con conseguente non maturazione della prescrizione alla data della richiesta ricevuta dal professionista il 30 giugno 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS limitatamente ai contributi relativi all'anno 2009. Ha ritenuto errata la decorrenza del termine prescrizionale fissata dalla Corte territoriale al 16 giugno 2010, poiché il d.P.C.M. 10 giugno 2010 aveva differito il termine di versamento al 6 luglio 2010 senza maggiorazione per i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma nel caso dei contributi il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento, tenendo conto delle eventuali proroghe normative.

  • art. 421 c.p.c.

    Censurato dal ricorrente insieme all'art. 2935 c.c.; la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione della norma, limitandosi ad accogliere il motivo sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010

    entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione

    La proroga del termine di versamento si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e fa slittare il dies a quo della prescrizione contributiva al 6 luglio 2010.

  • art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335

    Individua il fondamento dell'iscrizione alla Gestione separata e del conseguente obbligo contributivo del professionista.

  • art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

    Richiamato nel ricorso come disciplina collegata alla pretesa contributiva; non se ne ricava una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

    Il termine di pagamento dei contributi segue quello previsto per i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che la proroga di tale termine incide sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. con modif. nella L. 6 aprile 1936, n. 1155

    dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati

    I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati, non dalla presentazione della dichiarazione fiscale.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    Richiamato per la dedotta sospensione della prescrizione in caso di dolo del debitore; nel caso concreto la sospensione è stata esclusa nei gradi di merito e tale statuizione non è oggetto dell'accoglimento in cassazione.

  • art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427

    Serve a individuare le attività economiche interessate dagli studi di settore ai fini del differimento del termine di pagamento.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Indica il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione di precedenti conformi per relationem.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dal giorno in cui il contributo doveva essere versato; occorre quindi considerare eventuali proroghe legali o regolamentari del termine di pagamento.
  • Il termine di prescrizione dei contributi previdenziali non decorre dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura di mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.
  • Quando una norma differisce il termine di versamento "senza alcuna maggiorazione" per specifiche categorie di contribuenti, tale differimento sposta anche il dies a quo della prescrizione del credito contributivo.
  • Il giudice di merito, nel decidere sulla prescrizione di un credito contributivo, deve applicare la disciplina del termine di pagamento effettivamente vigente, anche se la parte non ne abbia dato completa allegazione.
  • La proroga del termine di versamento prevista per i contribuenti che esercitano attività economiche soggette a studi di settore si applica in base all'attività svolta e non solo in base al concreto regime fiscale scelto dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiInadempimentoImpugnazioni
RamiPrevidenzaObbligazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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