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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19032/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per più episodi di cessione e detenzione di stupefacente. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la sentenza di appello si fosse limitata a recepire apoditticamente la decisione di primo grado senza rispondere alla censura sull'identificazione dell'imputato come soggetto che avrebbe ceduto la droga a un acquirente indicato nel processo. Con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 619 c.p.p. in relazione al trattamento sanzionatorio, assumendo l'incongruenza tra la pena riportata nel dispositivo della sentenza di primo grado e quella indicata in motivazione, e quindi l'erroneità della riduzione di pena applicata. Venivano poi depositati motivi aggiunti con cui si insisteva per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio di motivazione, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle testimonianze, attività preclusa in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta non illogica quanto alla ricostruzione dei singoli capi d'imputazione, valorizzando lo scambio droga/denaro seguito dagli operanti, il rinvenimento dello zaino con 270 grammi di hashish e la riconducibilità all'imputato di un ulteriore quantitativo di 600 grammi in ragione delle modalità di confezionamento. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, poiché la Corte territoriale aveva spiegato che la diminuente di cui all'art. 62-bis c.p. non era stata applicata nella massima estensione, essendo stata commisurata in considerazione della personalità del reo e dei precedenti penali, senza alcun automatismo legale nella riduzione di un terzo. L'inammissibilità dei motivi principali ha travolto anche i motivi aggiunti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice per la detenzione/cessione di stupefacente, contestata in più episodi con continuazione; la decisione non ne discute il merito ma conferma la condanna in fatto.

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la contestazione unificata sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 619 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per denunciare un preteso contrasto tra dispositivo e motivazione sulla pena; la Corte ritiene la doglianza generica e non decisiva.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato dalla Corte territoriale per spiegare che la riduzione di pena non era dovuta in misura massima o automatica, ma doveva essere commisurata in relazione alla personalità dell'imputato e ai precedenti.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che, pur prospettato come violazione di legge o vizio di motivazione, richiede una nuova valutazione del compendio probatorio o delle testimonianze, poiché il giudice di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito.
  • La censura sulla ricostruzione del fatto deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, e in presenza di una motivazione non illogica, il motivo è inammissibile.
  • La doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando assume l'esistenza di automatismi di riduzione della pena non previsti dalla legge e non si confronta con la concreta giustificazione data dal giudice di merito, specie in relazione ai precedenti dell'imputato e alla sua personalità.
  • L'inammissibilità dei motivi principali determina l'inammissibilità dei motivi aggiunti che ne dipendano.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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