Cassazione Civile, Ordinanza n. 16746/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di un controllo della Guardia di Finanza presso la stazione internazionale di Domodossola, nei bagagli della contribuente furono rinvenuti gioielli per un valore accertato di oltre 50.000 euro, non dichiarati al passaggio. L’Ufficio contestò la violazione dell’art. 282 del d.P.R. n. 43/1973, come depenalizzato dall’art. 295-bis del medesimo testo, liquidò dazi e IVA all’importazione e informò della possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n. 472/1997; la contribuente aderì e versò la sanzione in misura ridotta. Successivamente l’Agenzia emise atto di confisca ex art. 301 TULD quale sanzione accessoria. La CTP annullò la confisca e la CTR Piemonte respinse l’appello erariale ritenendo, in sintesi, insussistente il tentativo di importazione illecita, rilevanti la natura personale dei beni e la documentazione svizzera, e comunque estinto ogni effetto per il ravvedimento operoso. In Cassazione l’Agenzia dedusse: 1) violazione degli artt. 13 d.lgs. n. 472/1997, 295-bis e 301 TULD, 124 e 198 CDU, 20 l. n. 689/1981, sostenendo che il pagamento della sanzione ridotta non estingueva la condotta né impediva la confisca; 2) violazione della disciplina unionale e interna in tema di importazione di beni, franchigie e ammissione temporanea, censurando l’esclusione del contrabbando e della violazione IVA; 3) in via subordinata, violazione della motivazione e della disciplina doganale unionale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo, e ha cassato la sentenza della CTR Piemonte con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che, nel caso di specie, la mancata dichiarazione dei preziosi al passaggio in dogana integrava certamente una violazione dell’IVA all’importazione e, nei limiti della disciplina applicabile con la Svizzera, anche dei diritti di confine; ha ritenuto irrilevante la qualifica dei beni come personali o non commerciabili e irrilevante la documentazione di importazione temporanea in Svizzera, perché ciò che rilevava era la mancata dichiarazione all’ingresso in Italia. Ha inoltre escluso che il ravvedimento operoso e il pagamento della sola sanzione ridotta potessero elidere l’obbligo tributario e impedire la confisca. La decisione di rinvio dovrà essere adottata tenendo conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità sulla proporzionalità della confisca doganale in caso di pagamento integrale di imposta, accessori e sanzione.
Norme richiamate
art. 282 del d.P.R. n. 43/1973
norma violata dalla mancata dichiarazione dei beni al controllo doganale; richiamata nel verbale di contestazione.
art. 295-bis del d.P.R. n. 43/1973
disposizione che depenalizza la violazione contestata.
art. 301 del d.P.R. n. 43/1973
prevede la confisca obbligatoria dei beni oggetto della violazione; la Corte ne conferma l’applicabilità nel caso di evasione dell’IVA all’importazione e dei diritti di confine, salvo i limiti di proporzionalità indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
art. 13 d.lgs. n. 472/1997
il ravvedimento operoso con pagamento in misura ridotta non estingue la violazione né elimina, di per sé, le ulteriori conseguenze previste dalla disciplina doganale.
art. 70 d.P.R. n. 633/1973
richiama, per l’IVA all’importazione, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine; da tale richiamo deriva l’applicabilità della disciplina sanzionatoria doganale, inclusa la confisca, secondo il regime temporale rilevante.
art. 124 CDU (Reg. UE 952/2013)
richiamato nel ricorso e nella motivazione come parametro della disciplina unionale doganale, nel contesto della confisca e dei diritti di confine.
art. 198 CDU (Reg. UE 952/2013)
richiamato nel ricorso in tema di controllo e gestione delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione.
art. 20 l. n. 689/1981
richiamata nel quadro delle norme sulle sanzioni amministrative e sui rapporti con la confisca.
art. 2 Reg. (CE) n. 1186/2009
invocato dall’Agenzia in tema di franchigie doganali, ritenute non decisive nel caso concreto.
art. 41 Reg. (CE) n. 1186/2009
invocato dall’Agenzia in tema di franchigia e ammissione di beni, ma non idoneo a giustificare l’omessa dichiarazione.
artt. 4, 6 e 7 Dir. 2007/74/CE
richiamati dall’Agenzia per la disciplina delle esenzioni e franchigie su beni introdotti da Paesi terzi o territori speciali.
art. 1 e 2 D.M. n. 32/2009
norme nazionali di attuazione in materia di franchigie e regimi di introduzione dei beni, invocate dall’Agenzia.
art. 1 e 6 d.lgs. n. 8/2016
richiamate nel complesso delle norme sulla depenalizzazione e sulle sanzioni amministrative.
artt. 139, 158 ss., 211 e 250 ss. CDU (Reg. UE 952/2013)
richiamati come disciplina unionale applicabile alle operazioni doganali e ai regimi di importazione temporanea.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
invocato nel terzo motivo per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 6, comma 4, d.lgs. n. 472/1997
richiamato nel terzo motivo nel contesto della disciplina delle sanzioni tributarie.
art. 70 d.P.R. n. 633/1972
nel testo è menzionato anche con tale riferimento, ma il senso è quello dell’art. 70 d.P.R. n. 633/1973, cioè il rinvio dell’IVA all’importazione alla disciplina doganale dei diritti di confine.
art. 3 Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale per affermare l’esigenza di proporzionalità delle sanzioni e della confisca in rapporto alla gravità dell’illecito.
artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
richiamati in connessione agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.
art. 49, par. 3, CDFUE
parametro di proporzionalità della sanzione cui deve conformarsi il sistema sanzionatorio tributario.
Massime di principio
- Nel settore dell’IVA all’importazione, la mancata dichiarazione delle merci al passaggio doganale integra una violazione rilevante anche quando i beni provengano da uno Stato terzo con regime agevolato o di relazione particolare con l’Unione, se l’introduzione nel territorio italiano non è stata dichiarata secondo le regole applicabili.
- La qualificazione dei beni come personali, non commerciabili o temporaneamente importati all’estero non esonera dall’obbligo dichiarativo al momento dell’ingresso nel territorio doganale italiano; ai fini dell’esenzione o della franchigia occorre allegare e dimostrare concretamente i presupposti normativi della non imponibilità.
- Il ravvedimento operoso e il pagamento della sanzione in misura ridotta non estinguono automaticamente gli ulteriori effetti previsti dalla disciplina doganale, né impediscono di per sé l’applicazione della confisca prevista per le violazioni dei diritti di confine o dell’IVA all’importazione.
- La confisca doganale ex art. 301 TULD ha funzione di misura di sicurezza special-preventiva e di recupero rapido del tributo evaso; tuttavia il giudice del rinvio deve verificare l’applicazione del principio di proporzionalità alla luce dei più recenti arresti costituzionali e di legittimità, specie quando sia stato effettuato il pagamento integrale di imposta, accessori e sanzione.
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