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Circolare

Circolare n. 12 del 8/08/2025

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le istruzioni operative sulle novità del Decreto che estende la determinazione catastale dei redditi agrari a nuove attività (coltivazioni 'fuori suolo' in immobili, e produzioni - anche immateriali - legate a tutela ambientale), introduce limiti e regole transitorie (tariffa estimo +400%, doppia superficie di riferimento), estende i criteri forfetari alle società agricole optanti e delega ad AGEA l'aggiornamento delle banche dati catastali per i terreni monitorati.

Riforma Irpef – Revisione dei redditi dei terreni e aggiornamento banche dati catastali (artt. 1-2 d.lgs. 13/12/2024, n.192)

Punti principali

Ambito e finalità

Il Decreto attua la legge delega sulla riforma fiscale: riorganizza la tassazione dei redditi agrari per tener conto di sistemi di coltivazione evoluti e di attività agricole con finalità ambientali, semplificando la determinazione catastale dei redditi.

Nuova categoria (lettera b-bis) – coltivazioni in immobili

Sono considerate reddito agrario le produzioni di vegetali realizzate con sistemi evoluti (es. vertical farm, idroponica, micropropagazione) all'interno di immobili censiti al catasto fabbricati (elenco categorie catastali specifiche), entro il limite della superficie adibita non eccedente il doppio della «superficie agraria di riferimento» (definita da decreto interministeriale).

Regole transitorie per b-bis

Fino al decreto interministeriale: la superficie di riferimento è la particella catastale su cui insiste l'immobile; redditi dominicale e agrario si calcolano applicando alla superficie la tariffa d'estimo provinciale più alta incrementata del 400%. Il reddito eccedente il limite concorre a reddito d'impresa secondo l'art.56-bis.

Determinazione minima e rivalutazioni

Il reddito dominicale così determinato non può essere inferiore alla rendita catastale dell'immobile (confronto effettuato con le rivalutazioni previste: dominicale +80% e +30%; agrario +70% e +30%; rendita catastale +5%).

Nuova categoria (lettera b-ter) – beni materiali e immateriali a finalità ambientale

Sono reddito agrario le produzioni (anche immateriali, es. crediti di carbonio certificati) derivanti da attività agricole volte a tutela ambientale, fino al limite corrispondente ai corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione IVA derivanti dalle attività agricole. L'eccedenza è tassata come reddito d'impresa applicando il coefficiente di redditività del 25% (nuovo comma 3-ter art.56-bis).

Società agricole optanti e regime forfetario (art.56-bis)

I criteri forfetari dell'art.56-bis sono estesi anche alle società che hanno esercitato l'opzione per la tassazione su base catastale (art.1, c.1093 L.296/2006). Resta tuttavia escluso il trattamento forfetario per l'attività agrituristica: tali redditi per le società devono essere determinati analiticamente (norma speciale).

Aggiornamento banche dati catastali e ruolo AGEA (art.2)

Per i terreni sottoposti a monitoraggio AGEA, le dichiarazioni per i contributi agricoli esonerano i contribuenti dall'obbligo di denuncia di variazione colturale: AGEA provvede all'aggiornamento delle banche dati catastali secondo modalità da definire con decreto ministeriale (da emanare di concerto entro 90 giorni).

Decorrenza e atti attuativi

Le disposizioni si applicano ai redditi prodotti dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (entrato in vigore il 31/12/2024). Sono previsti: decreto interministeriale per classi/qualità di coltura e 'superficie agraria di riferimento' e decreto MIPAAF/MEF per le modalità AGEA.

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