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Sentenza

Sentenza del 20/10/2015 n. 1801 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento sintetico - Documentazione richiesta con questionario esibita all'Ufficio non completa e con notevole ritardo - Violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il fisco - Sussiste - Inutilizzabilità in giudizio di documenti non esibiti all'Ufficio come richiesti con questionario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento sintetico è stato ritenuto legittimo. I documenti prodotti tardivamente e senza giustificazione non sono stati presi in considerazione in sede contenziosa, poiché non erano stati trasmessi all'Ufficio nei termini e con le modalità richieste.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente non ha fornito tempestivamente e integralmente la documentazione richiesta dall'Ufficio mediante questionario. La documentazione è stata prodotta con notevole e ingiustificato ritardo e, in parte, soltanto durante il giudizio. Tale comportamento è stato ritenuto contrario all'obbligo di leale collaborazione con il Fisco e ha comportato l'inutilizzabilità, a favore del contribuente, dei documenti non esibiti in risposta all'invito dell'Ufficio.

Norme richiamate

  • Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    obbligo di leale collaborazione con il fisco

    Il contribuente deve collaborare lealmente con l'Amministrazione finanziaria, fornendo tempestivamente e integralmente le informazioni e i documenti richiesti.

  • Art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio ... non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede di giudizio

    La mancata produzione della documentazione in risposta a un questionario o invito dell'Ufficio può comportare la preclusione della sua utilizzabilità successiva nel contenzioso, salvo adeguata giustificazione.

  • Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'accertamento sintetico può essere fondato sulla capacità di spesa e sugli elementi disponibili quando il contribuente non dimostra tempestivamente e adeguatamente l'origine delle risorse utilizzate.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria richiede documenti tramite questionario o invito, il contribuente deve rispondere entro il termine assegnato e fornire una documentazione completa, ordinata e pertinente.
  • La produzione dei documenti soltanto durante il giudizio non consente necessariamente di superare la mancata collaborazione nella fase amministrativa: i documenti tardivi possono essere dichiarati inutilizzabili.
  • In caso di impossibilità oggettiva a produrre la documentazione nei termini, è opportuno informare tempestivamente l'Ufficio, chiedere una proroga e spiegare in modo documentato le ragioni del ritardo.
  • La mancata o incompleta risposta alle richieste dell'Ufficio può rafforzare la legittimità di un accertamento sintetico, soprattutto se il contribuente non dimostra l'origine delle somme utilizzate.
  • L'obbligo di collaborazione impone un comportamento trasparente e diligente sia durante il procedimento amministrativo sia nella successiva fase contenziosa.

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