Sentenza del 20/10/2015 n. 1801 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento sintetico - Documentazione richiesta con questionario esibita all'Ufficio non completa e con notevole ritardo - Violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il fisco - Sussiste - Inutilizzabilità in giudizio di documenti non esibiti all'Ufficio come richiesti con questionario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento sintetico è stato ritenuto legittimo. I documenti prodotti tardivamente e senza giustificazione non sono stati presi in considerazione in sede contenziosa, poiché non erano stati trasmessi all'Ufficio nei termini e con le modalità richieste.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente non ha fornito tempestivamente e integralmente la documentazione richiesta dall'Ufficio mediante questionario. La documentazione è stata prodotta con notevole e ingiustificato ritardo e, in parte, soltanto durante il giudizio. Tale comportamento è stato ritenuto contrario all'obbligo di leale collaborazione con il Fisco e ha comportato l'inutilizzabilità, a favore del contribuente, dei documenti non esibiti in risposta all'invito dell'Ufficio.
Norme richiamate
Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212
obbligo di leale collaborazione con il fisco
Il contribuente deve collaborare lealmente con l'Amministrazione finanziaria, fornendo tempestivamente e integralmente le informazioni e i documenti richiesti.
Art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio ... non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede di giudizio
La mancata produzione della documentazione in risposta a un questionario o invito dell'Ufficio può comportare la preclusione della sua utilizzabilità successiva nel contenzioso, salvo adeguata giustificazione.
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento sintetico può essere fondato sulla capacità di spesa e sugli elementi disponibili quando il contribuente non dimostra tempestivamente e adeguatamente l'origine delle risorse utilizzate.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria richiede documenti tramite questionario o invito, il contribuente deve rispondere entro il termine assegnato e fornire una documentazione completa, ordinata e pertinente.
- La produzione dei documenti soltanto durante il giudizio non consente necessariamente di superare la mancata collaborazione nella fase amministrativa: i documenti tardivi possono essere dichiarati inutilizzabili.
- In caso di impossibilità oggettiva a produrre la documentazione nei termini, è opportuno informare tempestivamente l'Ufficio, chiedere una proroga e spiegare in modo documentato le ragioni del ritardo.
- La mancata o incompleta risposta alle richieste dell'Ufficio può rafforzare la legittimità di un accertamento sintetico, soprattutto se il contribuente non dimostra l'origine delle somme utilizzate.
- L'obbligo di collaborazione impone un comportamento trasparente e diligente sia durante il procedimento amministrativo sia nella successiva fase contenziosa.
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