Cassazione Civile, Ordinanza n. 36085/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia aveva notificato a una società con sede all'estero, operante nella raccolta di scommesse tramite una rete di centri trasmissione dati, un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2010, ritenendola soggetto obbligato in solido con il titolare del centro di raccolta che operava per conto del bookmaker estero. La società aveva impugnato l'atto senza esito in primo grado; in appello la decisione era stata riformata solo quanto alle sanzioni, ma confermata nel resto. In cassazione la società ha denunciato l'errata applicazione dei principi della Corte costituzionale n. 27/2018, sostenendo che, per le annualità anteriori al 2011, la declaratoria di illegittimità costituzionale aveva escluso l'assoggettamento delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione e, conseguentemente, non poteva essere mantenuta la pretesa nei confronti del bookmaker sulla base di una solidarietà che, a suo dire, alterava il presupposto soggettivo dell'imposta. Ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE su questioni ritenute rilevanti dalla ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, secondo il quadro normativo e la giurisprudenza costituzionale e unionale richiamata, l'imposta unica sulle scommesse colpisce l'attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse svolta sul territorio italiano, anche se l'operatore è stabilito all'estero e agisce fuori dal sistema concessorio. La declaratoria di illegittimità costituzionale ha inciso solo sulla soggettività passiva delle ricevitorie per il periodo anteriore al 2011, per l'impossibilità di traslare il tributo, ma non ha eliminato la responsabilità del bookmaker estero privo di concessione. È stata inoltre esclusa la necessità di sospendere il giudizio o di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, alla luce della giurisprudenza UE già formatasi. Le spese sono state compensate e resta dovuto, se del caso, l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1
"l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero"
il presupposto del tributo è collegato all'attività di scommessa rilevante sul territorio italiano, non al solo luogo in cui è stabilito l'operatore
d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3
"Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse"
soggetto passivo è chi gestisce le scommesse; la nozione è poi stata chiarita dalla norma interpretativa del 2010 nel senso di includere anche chi agisce per conto di terzi
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66
"l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione"; "Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni"
la disposizione è interpretativa e si applica anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore; per i periodi anteriori al 2011 non elimina la soggettività passiva del bookmaker, ma l'illegittimità costituzionale opera solo in relazione alle ricevitorie impossibilitate a traslare il tributo
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, n. 6
richiamato come indice della natura di prestazione di servizio dell'attività di raccolta scommesse, rilevante ai fini fiscali
d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39, comma 13
richiamato per evidenziare che anche il prelievo erariale unico è costruito sullo svolgimento dell'attività di gioco e sull'utilizzazione degli apparecchi
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto
art. 267 TFUE
richiamato dalla ricorrente per chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ma la Corte ha ritenuto non necessario attivarlo
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 53 Cost.
evocato dalla Corte costituzionale come parametro violato solo per l'assoggettamento delle ricevitorie, a causa dell'impossibilità di traslazione del tributo nei rapporti anteriori al 2011
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è l'organizzazione e l'esercizio dell'attività di gioco sul territorio italiano, non la mera ubicazione estera del bookmaker o la sola singola giocata.
- La norma interpretativa del 2010 estende la soggettività passiva anche a chi gestisce scommesse per conto di terzi, con responsabilità solidale del soggetto per il quale l'attività è svolta; tale solidarietà non è configurata come dipendente da quella della ricevitoria.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale che riguarda le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione incide soltanto sull'impossibilità di traslare il tributo per le annualità anteriori al 2011, ma non elimina la debenza dell'imposta in capo al bookmaker.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non è necessario quando la questione unionale risulti già risolta da una pronuncia recente della Corte di Giustizia che esclude discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri nella materia considerata.
- Quando il quadro normativo e giurisprudenziale è consolidato, la Corte può decidere in camera di consiglio anche su questioni che la parte ritenga di rilievo nomofilattico.
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