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Sentenza

Sentenza del 15/05/2018 n. 1497 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Interessi - Mancata indicazione del giorno iniziale e/o finale - Carenza di motivazione nella determinazione - Illegittimità dell'iscrizione a ruolo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRES, sanzioni e interessi per l’anno 2009, contestandone la legittimità per violazione delle norme sulla comunicazione preventiva, sulla motivazione della cartella, sull’indicazione del responsabile del procedimento, sulla determinazione delle sanzioni e degli interessi, nonché sollevando questioni di legittimità costituzionale. In appello ha sostenuto, in particolare, che la sentenza di primo grado fosse affetta da omessa o apparente motivazione. La questione decisiva ha riguardato gli interessi, il cui calcolo non consentiva di individuare il numero dei giorni considerati, né il giorno iniziale e/o finale del periodo di computo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l’appello. Ha ritenuto legittima la cartella quanto alle imposte e alle sanzioni, trattandosi di somme dichiarate e non versate e correttamente recuperate mediante la procedura di controllo automatizzato prevista dall’art. 36-bis del DPR n. 600/1973. Ha invece dichiarato illegittima l’iscrizione a ruolo degli interessi per carenza di motivazione, poiché la cartella non indicava gli elementi necessari a verificare il calcolo, in particolare il numero dei giorni e il periodo iniziale e finale. Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del DPR n. 600/1973

    Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e il recupero delle imposte dichiarate e non versate. La Commissione ha ritenuto legittimo il ricorso a tale procedura nel caso concreto.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    È richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione e agli elementi che devono essere contenuti negli atti tributari, tra cui la cartella di pagamento.

  • Art. 12 del DPR n. 602/1973

    È stato invocato dalla società in relazione ai requisiti formali e motivazionali della cartella e dell’iscrizione a ruolo.

  • Art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997

    È stato richiamato in materia di sanzioni tributarie, la cui iscrizione a ruolo è stata ritenuta legittima.

  • Art. 115 c.p.c.

    L’Agenzia delle Entrate lo ha richiamato sostenendo l’applicazione del principio di non contestazione; la decisione, tuttavia, ha esaminato e accolto la specifica censura relativa alla motivazione degli interessi.

  • Art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999

    La società ne ha contestato la legittimità costituzionale, ma la decisione non ha accolto tale questione e ha definito il giudizio sulla base della carenza di motivazione degli interessi.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento deve consentire al contribuente di verificare concretamente la correttezza delle somme richieste. Non è sufficiente indicare l’importo complessivo degli interessi e il relativo tasso.
  • Quando gli interessi sono calcolati in funzione del tempo, devono essere indicati o comunque ricostruibili il periodo di decorrenza, il giorno iniziale, il giorno finale e il numero dei giorni considerati.
  • L’omessa indicazione degli elementi temporali del calcolo può determinare l’illegittimità della sola quota relativa agli interessi, senza necessariamente travolgere l’intera cartella, le imposte o le sanzioni.
  • Il contribuente e il giudice devono poter controllare l’esattezza del calcolo; se la cartella non contiene dati sufficienti per farlo, sussiste un difetto di motivazione.
  • La legittimità delle imposte e delle sanzioni può rimanere autonoma rispetto a quella degli interessi: l’annullamento parziale è possibile quando il vizio riguarda esclusivamente il metodo di determinazione degli interessi.
  • In situazioni analoghe è opportuno contestare specificamente la quota degli interessi e chiedere il dettaglio del calcolo, verificando capitale, tasso, periodo, giorni conteggiati e decorrenza.

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