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Ordinanza

Ordinanza n. 734/2026 - Napoli, Sezione 7

quanto al ricorso introduttivo: per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Campania, Sezione Settima, 21 dicembre 2022, n. 7989; quanto ai motivi aggiunti: per la declaratoria di nullità e inefficacia e per l’annullamento: 1) del verbale n. 5 del 28 novembre 2023 della Commissione ex articolo 50 del decreto legislativo n. 443 del 1992; 2) della nota del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. n. 000679.ID dell’11 gennaio 2024; 3) della relazione del D.A.P. - Direzione Generale del Personale prot. n. 4370 del 14 febbraio 2024;

Giustizia amministrativa202400670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti e parere della Commissione ex art. 50 d.lgs. 443/1992, adottati nell'ambito della riedizione dell'attività amministrativa successiva al giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania, Sez. VII, 21 dicembre 2022, n. 7989. Con motivi aggiunti ha chiesto la declaratoria di nullità e inefficacia, nonché l'annullamento, del verbale n. 5 del 28 novembre 2023 della Commissione ex art. 50 d.lgs. 443/1992, della nota del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dell'11 gennaio 2024 e della relazione della Direzione generale del personale del 14 febbraio 2024. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto delle censure sostanziali né i profili di dedotta violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, acquisire dal Ministero della Giustizia una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, corredata dalla copia di tutta la documentazione valutata dalla Commissione che ha formulato il parere gravato, inclusa la proposta sulla quale la Commissione si è espressa e gli eventuali precedenti rapporti. Ha assegnato all'Amministrazione termine fino al 30 maggio 2026 per il deposito della documentazione e ha rinviato la discussione alla pubblica udienza del 23 luglio 2026. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull'ottemperanza, sulla nullità, sull'inefficacia o sull'annullamento degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 443/1992

    La Commissione prevista dalla disposizione ha formulato il parere oggetto dei motivi aggiunti; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia richiede di ricostruire i fatti e verificare la documentazione valutata dall'organo amministrativo, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione di chiarimenti e degli atti istruttori rilevanti, rinviando la decisione all'esito dell'incombente.
  • Nell'ambito di un giudizio di ottemperanza con motivi aggiunti diretti contro gli atti adottati in sede di riedizione del potere, l'acquisizione della proposta sottoposta all'organo e degli eventuali precedenti rapporti può essere necessaria per verificare la conformità dell'attività amministrativa al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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