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Sentenza

Sentenza n. 143/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento n. 8 Reg. del 27/09/2022 notificato dal Comune di Sulmona – 3° Ripartizione Pianificazione/Gestione territorio e attività produttive – in data 27/09/2022 e con il quale ha ordinato al ricorrente il “…divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma self service presso l’immobile ubicato in Viale della Repubblica snc NCEU foglio 18 particella 418 subalterno 19…e la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa…”; - di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresi il verbale di violazione amministrativa n. 27/2022 di reg. notificato dal Corpo di Polizia Municipale di Sulmona in data 03/11/2022 che ha irrogato una sanzione amministrativa di € 5.000,00 ed il verbale di violazione amministrativa n. 28/2022 di reg. notificato dal Corpo di Polizia Municipale di Sulmona in data 03/11/2022 che ha irrogato una sanzione amministrativa di € 3.000,00.

Giustizia amministrativa202200412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma self service, unitamente ai verbali di contestazione di sanzioni amministrative

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale del 27 settembre 2022 con il quale era stato disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma self service e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. Il ricorso deduceva la violazione e l'errata applicazione del d.l. 223/2006 nonché l'eccesso di potere sotto vari profili. Erano stati inoltre impugnati i verbali con cui erano state irrogate sanzioni amministrative di 5.000 euro e 3.000 euro. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato l'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla società e il successivo provvedimento del 28 ottobre 2022, trasmesso al domicilio eletto, con cui l'istanza era stata respinta e il precedente divieto era stato integralmente confermato con ampia motivazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha rilevato che, dopo l'adozione del provvedimento originario, la società aveva chiesto l'annullamento in autotutela e il Comune aveva adottato un nuovo provvedimento di rigetto dell'istanza, contestualmente confermando integralmente il divieto con autonoma e ampia motivazione. Tale provvedimento di conferma, già conosciuto dalla società perché trasmesso via PEC al domicilio eletto, aveva sostituito il provvedimento originario assumendone l'efficacia lesiva. Poiché il ricorso notificato il 21 novembre 2022 era diretto soltanto contro l'atto originario e non contro quello di conferma, divenuto definitivo per mancata impugnazione, l'eventuale annullamento del primo atto non avrebbe rimosso la lesione lamentata. L'assenza delle parti all'udienza non impediva al Collegio di rilevare d'ufficio la questione decisiva. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.l. 223/2006

    La società ne ha dedotto la violazione e l'errata applicazione, ma il TAR non ha esaminato il merito della censura, definendo il giudizio per una ragione processuale.

Massime di principio

  • Quando, a seguito di un'istanza di autotutela, l'amministrazione adotta un provvedimento che respinge l'istanza e conferma integralmente il precedente atto con autonoma motivazione, il nuovo provvedimento può sostituire quello originario assumendone l'efficacia lesiva.
  • Se il provvedimento di conferma sostitutiva è conosciuto dal destinatario e non viene autonomamente impugnato nel termine decadenziale, l'impugnazione del solo atto originario è inammissibile per carenza di interesse, poiché il suo eventuale annullamento non rimuoverebbe la lesione ormai derivante dall'atto di conferma divenuto definitivo.
  • L'assenza delle parti all'udienza, quando non dipenda da impedimenti insuperabili, non impedisce al giudice amministrativo di rilevare d'ufficio una questione decisiva non prospettata dalle parti.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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