Cassazione Penale, Ordinanza n. 14141/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza proposta in sede esecutiva per ottenere l'unificazione, sotto il vincolo della continuazione, di più condanne definitive relative a reati commessi in periodi diversi a Napoli. In particolare, il ricorrente chiedeva che fossero ricondotte a un medesimo disegno criminoso alcune fattispecie contestate in due distinti procedimenti già definiti con sentenze passate in giudicato, tra cui reati richiamati come associativi/patrimoniali e un episodio di estorsione. La Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ritenendo insussistente una preventiva ideazione unitaria tra i fatti. Contro tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi formalmente distinti, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso il vincolo della continuazione tra i diversi reati e avesse mal valutato gli elementi processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse fondata sulla mancanza di una preventiva ideazione unitaria tra i fatti da unificare in continuazione e che le censure del ricorrente si risolvessero in critiche di merito, generiche e meramente confutative, senza un confronto puntuale con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato come parametro di legittimità dedotto dal ricorrente, ma la Corte osserva che le doglianze non lo integrano perché attengono in realtà al merito della valutazione sull'esistenza della continuazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
manifesta illogicità della motivazione
È richiamato come parametro di legittimità dedotto dal ricorrente; la Corte rileva tuttavia che le critiche non evidenziano reali vizi motivazionali ma si risolvono in una diversa lettura dei fatti.
art. 616 c.p.p.
somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista, non ricorrendo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in tema di continuazione, il ricorso è inammissibile quando si limita a contestare in fatto la valutazione degli elementi probatori senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
- L'unificazione in continuazione presuppone l'accertamento di una preventiva ideazione unitaria tra i fatti-reato; in mancanza di tale presupposto, il rigetto dell'istanza è coerente e non è superabile con doglianze meramente assertive o generiche.
- Le censure di violazione di legge e di illogicità della motivazione devono incidere sulla ratio decidendi della decisione impugnata; se si limitano a proporre una diversa lettura del materiale processuale, non sono ammissibili in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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