Cassazione Civile, Ordinanza n. 23509/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, cittadino della Macedonia del Nord, ha impugnato per cassazione l'ordinanza del giudice di pace che aveva rigettato la sua opposizione contro il decreto di espulsione emesso dal prefetto. L'espulsione era conseguente al rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per attività lavorativa, dichiarata inammissibile dalla questura. Con il primo motivo ha denunciato la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di pace non avesse esaminato le contestazioni sulla validità ed efficacia del decreto di espulsione. La Corte ha rilevato che una parte della censura era infondata perché il giudice di pace aveva effettivamente esaminato il profilo riferito al provvedimento del questore, mentre la restante parte era inammissibile perché la questione, non trattata nella decisione impugnata, non era stata adeguatamente autosufficiente nel ricorso: il ricorrente non aveva indicato specificamente dove l'eccezione fosse stata proposta nel giudizio di merito, né aveva trascritto o allegato l'atto di opposizione. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando l'affermazione del giudice di pace secondo cui la lingua ufficiale della Macedonia del Nord sarebbe l'albanese e non il macedone. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, affermando che la traduzione del decreto nella lingua ufficiale del Paese di provenienza soddisfa il requisito dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, operando una presunzione legale di conoscenza. Poiché l'albanese risulta tra le lingue ufficiali della Macedonia del Nord, la traduzione era valida in assenza di specifiche allegazioni idonee a superare tale presunzione. Con il terzo motivo ha infine denunciato la nullità dell'ordinanza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha escluso la fondatezza del primo motivo nella parte relativa a questioni effettivamente esaminate dal giudice di pace, ha dichiarato inammissibile la restante parte per difetto di autosufficienza e novità della questione, ha ritenuto infondato il secondo motivo sulla traduzione del decreto di espulsione e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per genericità. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la Prefettura intimata non ha svolto attività difensiva. Il procedimento è stato inoltre ritenuto esente dal doppio contributo unificato in applicazione della normativa speciale sull'immigrazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la censura proposta; se una questione non è stata trattata, nel ricorso per cassazione va specificamente indicato dove essa sia stata dedotta nel giudizio di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza o dell'ordinanza, ma la censura deve essere specifica e coerente con il vizio dedotto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La deduzione del vizio motivazionale non può risolversi in una mera contestazione del convincimento espresso dal giudice di merito, dovendo confrontarsi con il contenuto della decisione.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Non risultano violati quando la censura mira in realtà a sollecitare una diversa lettura del fatto o del materiale probatorio da parte della Corte di legittimità.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è apparente solo se del tutto incomprensibile o meramente assertiva; una doglianza generica su tale profilo è inammissibile.
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
La traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese di appartenenza dello straniero è sufficiente a soddisfare il requisito legale, operando una presunzione di conoscenza che non richiede la traduzione nel dialetto o nell'idioma soggettivamente compreso dal destinatario.
art. 18 d.p.r. 445/2000
È richiamato dalla censura del ricorrente in relazione alla pretesa violazione documentale, ma la Corte dichiara inammissibile la doglianza per mancata specifica allegazione nel ricorso.
art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002
La Corte esclude l'obbligo del doppio contributo unificato nel caso in esame per la disciplina speciale richiamata dall'art. 13-bis del testo unico immigrazione.
art. 13 bis, comma 3, d.lgs. 286/1998
È applicato come norma speciale che esenta il procedimento dal versamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se la questione risulta effettivamente non trattata dal giudice di merito e il ricorrente indica specificamente in quale atto precedente l'avesse dedotta, in modo da consentire il controllo ex actis.
- Quando si denuncia per la prima volta in cassazione una questione che implica accertamenti di fatto, è necessario rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza del ricorso, trascrivendo o almeno indicando specificamente gli atti del giudizio di merito rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
- In materia di espulsione dello straniero, la traduzione del decreto nella lingua ufficiale del Paese di provenienza è sufficiente a integrare il requisito legale di conoscenza dell'atto, operando una presunzione che può essere superata solo da allegazioni specifiche e individualizzate.
- La doglianza di motivazione apparente è inammissibile se si limita a formule generiche e non confronta in modo puntuale le argomentazioni effettivamente rese dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie, salvo che non emerga una reale violazione dei canoni legali di valutazione della prova.
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