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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42893/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Bergamo del 09/04/2024 che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati (prescrizione). Il Procuratore Generale lamentava che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto prescritti i reati indicati ai capi 1, 2, 3 e 14 senza considerare la contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, che avrebbe impedito l'estinzione per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che la sentenza impugnata, emessa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 469 c.p.p., era stata comunicata al ricorrente in data 20/04/2024 e che il termine di impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p. è di quindici giorni dalla comunicazione. Poiché il ricorso è stato depositato il 17/05/2024 oltre il termine, è stato dichiarato inammissibile e rigettato senza esame del merito relativo alla recidiva contestata.

Norme richiamate

  • art. 469 cod. proc. pen.

    norma richiamata come base per l'emissione del provvedimento in camera di consiglio

    La sentenza è stata emessa in camera di consiglio ai sensi di questa norma e pertanto rientra nella disciplina dei provvedimenti non pubblici che seguono la procedura speciale prevista per tale sede

  • art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    termine di impugnazione di quindici giorni per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio

    Il termine di impugnazione per i provvedimenti in camera di consiglio è perentorio e decorre dalla comunicazione del provvedimento alla parte; il suo mancato rispetto rende il ricorso inammissibile

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    norma che disciplina il potere del Procuratore Generale di proporre ricorso per cassazione

    Regola la legittimazione e le modalità per il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale; tuttavia la legittimazione non esime dal rispetto dei termini procedurali previsti per l'impugnazione

Massime di principio

  • I termini di impugnazione per i provvedimenti emessi in camera di consiglio sono perentori: il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585 c.p.p. decorre dalla comunicazione e la sua violazione determina inammissibilità del ricorso.
  • La comunicazione del provvedimento è l'evento che fa decorrere il termine: va verificata la data certa di comunicazione prima di depositare il ricorso.
  • La tardività dell'impugnazione viene valutata in modo sostanziale e comporta il mancato esame del merito anche se la questione sostanziale (es. recidiva ostativa alla prescrizione) fosse rilevante.
  • Il Procuratore Generale, pur essendo titolare dell'impugnazione ai sensi dell'art. 173 disp. att., deve rispettare le stesse scadenze processuali delle altre parti; la legittimazione non esonera dagli adempimenti formali e temporali.
  • In casi simili è fondamentale agire tempestivamente: verificare modalità e date di comunicazione, preparare il ricorso nei termini e, se necessario, richiedere o documentare forme alternative di pubblicazione per dimostrare il decorso dei termini.

Testo integrale

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