Cassazione Penale, Ordinanza n. 29259/2025 del 07/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La persona imputata ha impugnato per cassazione l'ordinanza della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo atto di appello contro la sentenza del tribunale. L'inammissibilità era stata pronunciata perché l'atto di appello era privo della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Con l'unico motivo di ricorso si è dedotta violazione di norme processuali e vizio di motivazione, sostenendo che il domicilio era stato già eletto presso il difensore di fiducia al momento della contestazione dei fatti di reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., sebbene abrogato dalla legge n. 114 del 2024, continui ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; tale disposizione imponeva, a pena di inammissibilità, che all'atto di appello fosse allegata la dichiarazione o elezione di domicilio. Nel caso concreto tale requisito non risultava rispettato, perché non vi era stata una elezione o dichiarazione di domicilio successiva e ulteriore rispetto a quella indicata dall'imputata come effettuata al momento della contestazione dei fatti. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
a pena di inammissibilità
La disposizione, pur abrogata, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 e richiede che l'atto di appello sia corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio; la sua mancanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
legge 9 agosto 2024, n. 114
È richiamata come legge che ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., ma senza effetto sulle impugnazioni già proposte entro il termine transitorio indicato dalla Corte.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per le impugnazioni soggette alla disciplina transitoria, l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. continua a operare anche se successivamente abrogato, quando l'atto di impugnazione sia stato proposto entro il termine indicato dalla legge.
- L'omessa allegazione all'atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio, ove richiesta dalla normativa applicabile, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La sola pregressa elezione di domicilio, se non accompagnata da una dichiarazione o elezione successiva e specificamente riferita all'atto di appello, non è idonea a superare il requisito richiesto a pena di inammissibilità.
Come è indicizzato
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