Cassazione Civile, Ordinanza n. 12199/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico e normativo di operai forestali impiegati presso un'agenzia regionale. La ricorrente ha censurato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto ai lavoratori l'applicazione di clausole del contratto collettivo nazionale privatistico degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in particolare in tema di indennità chilometrica. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti più motivi: violazione dell'art. 12, comma 5, della legge regionale richiamata e delle regole di interpretazione, sostenendosi che il rinvio al CCNL dovesse essere limitato ai soli profili economici e comunque non potesse estendersi alle clausole invocate; violazione di norme regionali succedutesi nel tempo per effetto di abrogazione e successiva reintroduzione della disciplina sul personale forestale; infine, violazione dell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, dell'art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009 e dell'art. 14 disp. prel. c.c., assumendo che tali disposizioni avrebbero reso inefficace la clausola contrattuale collettiva posta a base della domanda. Il resistente ha difeso la permanenza dell'applicabilità del contratto collettivo privatistico al personale forestale/agricolo soggetto a tale disciplina.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il richiamo normativo al contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria debba essere inteso come riferito, per quanto qui rileva, alle qualifiche di inquadramento, alle mansioni esigibili e al trattamento economico, senza ostacoli all'applicazione della contrattazione collettiva privatistica in favore degli operai forestali. Ha inoltre affermato che la successiva evoluzione della disciplina regionale non escludeva la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato, anche nel periodo intermedio tra abrogazione e reintroduzione del comma pertinente. Quanto al richiamo all'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, la Corte ha ribadito che tali disposizioni non si applicano direttamente alle regioni, ma operano come principi di coordinamento della finanza pubblica, sicché la mera invocazione della norma non basta a dimostrare l'inefficacia della clausola collettiva sull'indennità chilometrica. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario del resistente.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, l.r. n. 3 del 2010
Il richiamo al contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria va inteso come inerente alle qualifiche di inquadramento, alle mansioni esigibili e al trattamento economico previsto.
art. 12, comma 5, l.r. richiamata
La disciplina regionale va letta in coerenza con la perdurante applicazione del CCNL privatistico al personale forestale/agricolo che vi sia soggetto.
art. 32 della l.r. n. 45 del 2012
L'abrogazione del precedente espresso richiamo alla contrattazione collettiva privata non esclude, nel caso esaminato, la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato.
art. 23 della l.r. n. 36 del 2017
La reintroduzione del comma 2-quinquies conferma nuovamente l'applicazione del CCNL per il personale forestale/agricolo dell'agenzia.
art. 6 del d.l. n. 78 del 2010
Le disposizioni non si applicano direttamente alle regioni, ma costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica; il vincolo regionale non è diretto.
art. 1, comma 3, l. n. 196 del 2009
Richiamata nel ricorso, ma il testo della decisione non ne ricava un effetto ostativo autonomo rispetto alla clausola collettiva.
art. 14 disp. prel. c.c.
Richiamata nel ricorso, senza che la Corte ne ravvisi una preclusione all'applicazione della contrattazione collettiva privata nel caso di specie.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama per relationem la più ampia motivazione di precedenti di legittimità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Rileva ai fini del raddoppio del contributo unificato, dato atto dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Quando una fonte legislativa regionale richiama un contratto collettivo nazionale di settore per il personale forestale/agricolo, il rinvio può comprendere non solo il profilo retributivo, ma anche le qualifiche di inquadramento e le mansioni esigibili, se coerente con la struttura del rapporto e con la giurisprudenza di legittimità.
- L'abrogazione di una norma regionale che menzionava espressamente la contrattazione collettiva privata non implica automaticamente la cessazione dell'applicazione del CCNL, se la disciplina successiva o contestuale dimostra la volontà di mantenere quel regime contrattuale.
- Le disposizioni statali di contenimento della spesa pubblica che si applicano alle regioni come principi di coordinamento della finanza pubblica non possono essere invocate, da sole, per negare l'efficacia di clausole della contrattazione collettiva privata applicabile a un determinato personale regionale.
- La censura che deduce l'inefficacia di una clausola collettiva per effetto di norme di finanza pubblica deve confrontarsi con il regime di applicabilità di tali norme agli enti territoriali e non può fondarsi su un mero richiamo astratto al testo legislativo.
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