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Sentenza

Sentenza n. 10246/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico per il reclutamento di n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 - Ministero della Giustizia, pubblicata in data 18-19 febbraio 2026, nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente la riserva dei posti ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68, pur essendo la ricorrente in possesso di verbale INPS attestante invalidità civile al 50% e iscritta al collocamento mirato dal 24 settembre 2019; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente; e per la condanna del Ministero della Giustizia al riconoscimento della posizione della ricorrente nell’ambito della riserva prevista dalla L. 68/1999 e, per l’effetto, all’inserimento della medesima tra i candidati vincitori ovvero dichiarati idonei nell’ambito del contingente riservato.

Giustizia amministrativa202604558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso per 2.600 assistenti del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente la riserva dei posti prevista dalla legge n. 68/1999

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso, deducendo il mancato riconoscimento della riserva dei posti prevista dalla legge n. 68/1999, nonostante il possesso di un verbale attestante un'invalidità civile del 50% e l'iscrizione al collocamento mirato dal 24 settembre 2019. Ha riferito di avere chiesto inutilmente all'Amministrazione, per due volte, la rettifica della propria posizione e ha domandato l'inserimento tra i vincitori o gli idonei rientranti nel contingente riservato. L'Amministrazione ha sostenuto che nella domanda di partecipazione la candidata aveva espressamente dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non essere in possesso di titoli di riserva o comunque di non volersene avvalere. La controversia è stata definita in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previa verifica dei presupposti processuali e dell'istruttoria completa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisiva l'espressa dichiarazione resa dalla candidata nella domanda di partecipazione, con la quale aveva escluso il possesso dei titoli di riserva o comunque manifestato la volontà di non avvalersene. Da ciò derivano l'applicazione del principio di autoresponsabilità dei concorrenti e del principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il mero possesso dell'invalidità non è stato ritenuto sufficiente a ottenere la riserva, in presenza dell'inequivocabile autodichiarazione negativa. Il giudice ha escluso che l'omessa indicazione potesse essere sanata mediante soccorso istruttorio, poiché ciò avrebbe violato la par condicio competitorum; le richieste di rettifica presentate dopo la domanda non sono state ritenute rilevanti. Il TAR ha inoltre distinto l'errore dell'Amministrazione nella formulazione o valutazione dei quesiti dalla dichiarazione resa dalla concorrente sotto la propria responsabilità. La sentenza è stata adottata in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.; le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    definizione del giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare

    Il giudizio può essere definito nel merito in forma semplificata quando siano rispettati i termini processuali, il contraddittorio sia completo e non siano necessari ulteriori incombenti istruttori; la mancata comparizione o l'opposizione delle parti non impediscono tale definizione se i presupposti sussistono.

  • art. 111 Cost.

    ragionevole durata del processo

    La possibilità di definire il giudizio ex art. 60 c.p.a. è coerente con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione resa nella domanda di partecipazione ha valore di autodichiarazione e comporta la responsabilità della concorrente per quanto dichiarato.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il dovere di buona fede costituisce il fondamento del principio per cui il concorrente non può contraddire, a proprio vantaggio, una dichiarazione inequivocabilmente resa nella domanda di partecipazione.

  • l. 68/1999

    Il beneficio della riserva deve essere fatto valere nell'ambito della procedura concorsuale secondo le modalità previste, non potendo essere riconosciuto in contrasto con un'espressa dichiarazione negativa resa dal candidato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Impone l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Costituisce ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali il candidato sopporta le conseguenze degli errori o delle omissioni nella compilazione della domanda, in applicazione del principio di autoresponsabilità e a tutela della par condicio tra i concorrenti.
  • Il possesso sostanziale di un requisito di riserva non è sufficiente a ottenere il beneficio quando il candidato abbia reso nella domanda un'inequivocabile dichiarazione negativa circa il possesso o la volontà di utilizzare tale titolo.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sostituire una dichiarazione mancante o negativa relativa alla volontà del candidato di avvalersi di un titolo di riserva, poiché ciò altererebbe il contenuto originario della domanda e violerebbe la par condicio competitorum.
  • Il candidato non può contraddire successivamente, a proprio vantaggio, una dichiarazione resa nella domanda di partecipazione, quando tale condotta contrasti con il principio di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione.
  • La definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. non è impedita dalla mancata comparizione o dall'opposizione delle parti costituite, purché siano rispettati i termini di legge, il contraddittorio sia integro e non occorrano ulteriori attività istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiBuona fede e correttezza della PASoccorso istruttorioLegittimo affidamento

Testo integrale

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