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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14681/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma che aveva accolto l'appello del pubblico ministero e aveva rinnovato la custodia in carcere a carico di Ermanno D'Arienzo per l'omicidio di Fabrizio Moretto e per un reato strumentale in materia di armi. Il ricorso deduceva: (i) irregolarità nella modalità di deposito dell'appello del PM tramite "persona incaricata" (presunta violazione art. 582 e disciplina post-riforma), (ii) inutilizzabilità della perizia Allievi disposta mediante incidente probatorio (presunta violazione art. 393 e 392), (iii) vizio di motivazione per omissione dell'esame della consulenza tecnica di parte della difesa (Farneti) in relazione ai risultati STUB e al rischio di contaminazione, (iv) omessa valutazione delle esigenze cautelari concrete ai sensi dell'art. 292 c.2 lett. c) e c-bis), e (v) illegittima rinnovazione della custodia anche rispetto al capo b) (reato in materia di armi) per il quale la custodia era già divenuta inefficace per decorso dei termini massimi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla modalità di deposito dell'appello del PM e alla presunta inutilizzabilità automatica della perizia Allievi; tuttavia ha ritenuto fondati i motivi relativi all'omessa valutazione della consulenza tecnica di parte (Farneti) e all'omessa valutazione delle esigenze cautelari, nonché fondato il motivo relativo alla inefficacia della misura per il capo b) per decorso dei termini. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Roma (annullamento senza rinvio per la parte relativa all'inefficacia della misura per il capo b).

Norme richiamate

  • art. 582 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile al caso la disciplina previgente (in quanto la riforma è entrata in vigore dopo i termini rilevanti) e ha confermato che l'appello del Pubblico Ministero depositato in cancelleria tramite "persona incaricata" è ammissibile anche senza delega formale, sul presupposto che la ricezione in cancelleria consente l'identificazione dell'incaricato.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Citato come norma sulle modalità telematiche introdotte dalla riforma; la Corte ha chiarito che tali modalità non erano ancora operative ratione temporis per l'atto in esame.

  • art. 392 cod. proc. pen.

    Norma sulle condizioni di "non rinviabilità" per l'ammissione dell'incidente probatorio; la Corte ha affermato che la mancata sussistenza della non rinviabilità non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della prova acquisita con incidente probatorio.

  • art. 393 cod. proc. pen.

    Regole sull'ammissibilità della richiesta di incidente probatorio; la Corte ha ritenuto che eventuali vizi nella ammissione non sono idonei di per sé a determinare l'inutilizzabilità della perizia, salvo specifiche previsioni di legge.

  • art. 403 e art. 404 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano l'incidente probatorio e le ipotesi di inutilizzabilità "speciale"; la Corte ricorda che la disciplina contempla limitate ipotesi di inutilizzabilità e che la semplice ammissione in assenza di non rinviabilità non rientra tra tali ipotesi.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma generale sull'inutilizzabilità degli atti compiuti in violazione di divieti; la Corte ha escluso che la mancata non rinviabilità integri automaticamente un "divieto" soggetto a sanzione di inutilizzabilità generale.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Criterio del giudizio cautelare sui gravi indizi di colpevolezza: la Corte richiama che il giudice cautelare valuta la probabilità degli indizi secondo il principio di cui all'art. 273 e che la motivazione deve confrontare in modo adeguato le deduzioni contrastanti, comprese le consulenze tecniche di parte.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'appello incidentale sulla libertà: la Corte sottolinea che l'appello del pubblico ministero devolve al giudice d'appello la possibilità di riesaminare anche le esigenze cautelari quando si chiede la rinnovazione della misura revocata.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Principio del carattere devolutivo dell'appello: la Corte lo richiama per delimitare l'ambito di cognizione del giudice d'appello e confermare che taluni aspetti strettamente connessi possono essere riesaminati.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla presunzione collegata alla contestazione di omicidio: la Corte osserva che, dopo una revoca e in caso di rinnovazione della misura, il giudice deve rivalutare le esigenze cautelari tenendo conto della specifica gravita' della contestazione.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Norma sui termini massimi di custodia cautelare: la Corte ha ritenuto che, per il capo b) relativo al reato in materia di armi, la custodia fosse già divenuta inefficace per decorso dei termini, e pertanto la rinnovazione su quell'assetto non poteva essere mantenuta.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lette b), c), e))

    Richiamati come norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione con riferimento a vizio di motivazione, omessa valutazione di deduzioni difensive e violazione di norme di diritto; la Corte ha applicato tali criteri per valutare i motivi dedotti.

Massime di principio

  • La presentazione di atti di impugnazione del pubblico ministero tramite "persona incaricata" è ammissibile secondo la disciplina previgente se il deposito è tempestivo e la cancelleria identifica l'incaricato; con riforme successive occorre verificare la vigente modalità telematica ratione temporis.
  • L'ammissione di un incidente probatorio in violazione della condizione di "non rinviabilità" non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova acquisita: l'inutilizzabilità è straordinaria e deve ricadere nelle ipotesi tassative previste dalla legge.
  • In procedimenti cautelari il giudice deve esaminare e motivare espressamente le consulenze tecniche di parte rilevanti per la decisione: l'omesso esame di una perizia difensiva decisiva costituisce vizio di motivazione e giustifica cassazione.
  • Quando il pubblico ministero ottiene in appello la rinnovazione di una misura precedentemente revocata, il giudice d'appello è tenuto a rivalutare non solo i gravi indizi di colpevolezza ma anche le esigenze cautelari concrete, poiché tali esigenze possono mutare nel tempo.
  • Occorre controllare sempre lo stato di efficacia delle misure cautelari per ciascun capo di imputazione: se la custodia è cessata per decorso termini rispetto a un capo, quella misura non può ritenersi automaticamente valida per quel capo al momento della rinnovazione.
  • Nelle impugnazioni cautelari la motivazione deve confrontare esplicitamente le valutazioni tecniche contrapposte (perizie e consulenze) e spiegare le ragioni della preferenza, specialmente quando la questione tecnico-scientifica è decisiva ai fini della formazione del giudizio cautelare.

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