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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22500/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto non rientrava tra quelli consentiti avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo congrua tale somma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 10 gennaio 2025, ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa per reati in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge e carenza di motivazione per omessa valutazione della presenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto che tale censura non fosse deducibile nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., applicabile alle impugnazioni contro sentenze di patteggiamento, poiché non attinente a volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma base del patteggiamento; la sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: sono deducibili solo censure attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per lamentare l'omessa valutazione di cause di non punibilità; la Corte ne esclude la deducibilità nel caso concreto come motivo autonomamente proponibile nel ricorso contro il patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso viene pronunciata senza formalità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente previsti dalla legge; ogni censura diversa è inammissibile.
  • Non è deducibile, nel ricorso contro il patteggiamento, la contestazione relativa all'omessa valutazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., se non si traduce in uno dei motivi tassativi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento può essere adottata senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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