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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10319/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di uno svincolo autostradale. Un lodo arbitrale aveva respinto l'eccezione di incompetenza della giustizia arbitrale e aveva ritenuto tempestive e fondate le riserve dell'impresa appaltatrice per l'anomala protrazione dei lavori. La Corte d'appello di Roma aveva poi rigettato l'impugnazione della stazione appaltante contro il lodo, ritenendo: a) sussistente la competenza arbitrale, sulla base dell'art. 21 del Capitolato speciale di appalto, che prevedeva il deferimento delle controversie ad arbitri; b) inammissibili le censure sul merito delle riserve, applicando il novellato art. 829, comma 3, c.p.c. La ricorrente per cassazione ha dedotto con il primo motivo la violazione della disciplina sulla clausola compromissoria/arbitrato e delle norme in tema di interpretazione della volontà negoziale, sostenendo che il rinvio al capitolato e alla normativa richiamata non fosse sufficiente a fondare in modo univoco la devoluzione in arbitri, anche alla luce dell'art. 24 Cost. Con il secondo motivo ha censurato l'applicazione dell'art. 829 c.p.c., sostenendo che, poiché il contratto di appalto era stato stipulato nel 2002, avrebbe dovuto applicarsi il testo previgente dell'art. 829 c.p.c., che consentiva l'impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto sul merito, sicché la Corte d'appello non avrebbe potuto dichiarare inammissibili le doglianze relative all'intempestività delle riserve.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si fondava sull'espressa volontà negoziale desumibile dall'art. 21 del capitolato speciale di devolvere le controversie agli arbitri; ha inoltre rilevato che la censura si risolveva in una richiesta di diversa interpretazione del capitolato e difettava di specificità. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto sul merito, occorre avere riguardo alla disciplina vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato; poiché il contratto era anteriore alla riforma del 2006, doveva applicarsi il previgente art. 829 c.p.c., che consentiva l'impugnazione anche per errores in iudicando. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • artt. 42 e ss. d.P.R. n. 1063 del 1962

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere i limiti di operatività della disciplina del capitolato e della clausola arbitrale; la Corte non accoglie la tesi della ricorrente sul primo motivo.

  • artt. 31, 31 bis L. n. 109 del 1994

    Richiamati nel capitolato e nel contratto come disciplina applicabile alle controversie; la Corte valorizza il rinvio contenuto nell'art. 21 del capitolato ai fini della devoluzione agli arbitri.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere una interpretazione rigorosa delle clausole derogatorie della giurisdizione.

  • artt. 807, 809, 827 e 829 c.p.c.

    Richiamati per contestare la competenza arbitrale e, soprattutto, il regime di impugnazione del lodo.

  • art. 829 c.p.c.

    La Corte afferma che il testo applicabile, in caso di convenzione di arbitrato stipulata prima del d.lgs. n. 40 del 2006, è il previgente art. 829, comma 2, c.p.c.; il nuovo comma 3 si applica ai giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma la legge richiamata va individuata in quella vigente al momento della stipula della convenzione.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato per affermare la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del successore a titolo particolare intervenuto nel giudizio di merito, quando non vi sia stata estromissione del dante causa.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Usato per rilevare il difetto di specificità del primo motivo, non essendo stati riprodotti adeguatamente gli atti e le clausole su cui il motivo si fondava.

  • art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato, insieme all'art. 366 c.p.c., per il difetto di specificità e autosufficienza della censura.

  • d.lgs. n. 40 del 2006

    La Corte ribadisce che la riforma incide sul testo dell'art. 829 c.p.c. e che la sua applicazione dipende dalla data di stipulazione della convenzione arbitrale.

  • d.P.R. n. 554 del 1999

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come fonte delle norme di diritto che gli arbitri avrebbero erroneamente applicato.

  • d.P.R. n. 1063 del 1992

    Citato nel ricorso come riferimento normativo; nel testo della decisione emerge anche un richiamo al d.P.R. n. 1063 del 1962 come disciplina del capitolato generale.

  • R.D. n. 350 del 1985

    Richiamato nel secondo motivo insieme alle altre norme di settore sulle riserve dell'appaltatore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare una diversa lettura degli atti o delle clausole contrattuali.
  • L'interpretazione della clausola compromissoria e del capitolato speciale, quando censurata in cassazione, non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito interpretativo riservato al giudice di merito, salvo vizi specifici di legittimità.
  • Per stabilire se sia impugnabile il lodo per violazione di norme di diritto sul merito, occorre avere riguardo alla disciplina vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato; se la convenzione è anteriore alla riforma del 2006, si applica il previgente art. 829 c.p.c., che consentiva l'impugnazione anche per errores in iudicando, salvo diversa volontà delle parti.
  • Quando, nel processo di impugnazione di una sentenza, interviene il successore a titolo particolare di una parte e il dante causa non è estromesso, l'integrità del contraddittorio richiede la partecipazione di entrambi come litisconsorti necessari.
  • La critica alla declaratoria di inammissibilità delle censure sul merito del lodo deve confrontarsi con il regime processuale concretamente applicabile ratione temporis e con la data della convenzione arbitrale, non con la sola data di introduzione del giudizio arbitrale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoArbitratoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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