Sentenza del 30/01/2018 n. 389 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ici - Esenzione - Requisiti - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto all'esenzione dall'ICI per un immobile destinato all'esercizio convenzionato di attività di assistenza sociale residenziale a favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti. La Fondazione sosteneva la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'esenzione: natura di ONLUS dell'ente, destinazione dell'immobile a un'attività assistenziale e carattere solidaristico e non lucrativo dell'attività. Il punto centrale era stabilire se l'attività potesse essere considerata commerciale, tenuto conto del rapporto convenzionale con l'ente pubblico.
La decisione
È stata riconosciuta la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dall'ICI. L'attività di assistenza sociale residenziale, pur essendo svolta in regime convenzionato e potendo prevedere entrate o corrispettivi, non è stata ritenuta avente carattere commerciale in senso esclusivo. Ha avuto rilievo prevalente la natura solidaristica e non lucrativa dell'attività, insieme alla destinazione dell'immobile allo svolgimento diretto dell'attività assistenziale. La pretesa impositiva del Comune è quindi risultata infondata.
Norme richiamate
Normativa ICI sull'esenzione degli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività assistenziali
L'esenzione richiede la compresenza di un requisito soggettivo, riferito alla natura dell'ente, e di un requisito oggettivo, riferito all'utilizzo concreto dell'immobile per lo svolgimento di attività meritevoli di esenzione. L'attività non deve presentare carattere commerciale esclusivo e deve conservare una funzione solidaristica e non lucrativa.
Disciplina delle ONLUS
La qualifica di ONLUS costituisce un elemento rilevante per il requisito soggettivo, ma non è da sola sufficiente: occorre verificare anche l'effettiva destinazione dell'immobile e le modalità concrete di svolgimento dell'attività.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI o analoghe agevolazioni sugli immobili degli enti non commerciali occorre verificare sia la natura e lo status dell'ente sia l'uso effettivo dell'immobile.
- Lo svolgimento di un'attività in convenzione con una pubblica amministrazione o la percezione di corrispettivi non escludono automaticamente l'esenzione, se l'attività mantiene una prevalente finalità assistenziale, solidaristica e non lucrativa.
- La natura commerciale deve essere valutata concretamente, considerando modalità di gestione, tariffe, destinatari, equilibrio economico e assenza di una finalità lucrativa, non soltanto la presenza di entrate.
- L'immobile deve essere utilizzato direttamente per l'attività agevolata; la mera proprietà da parte di un ente non commerciale non è sufficiente.
- È opportuno conservare documentazione dello status dell'ente, della convenzione, della destinazione dell'immobile, delle modalità di accesso degli utenti e dell'assenza di finalità lucrative, poiché tali elementi possono essere decisivi in caso di contestazione.
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