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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33679/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato il decreto che dispone il giudizio perché il Giudice dell’udienza preliminare ha escluso, nel decreto, l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. contestata nella richiesta di rinvio a giudizio, senza avere previamente attivato l’interlocuzione con il Pubblico Ministero prevista dall’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. Inoltre il PM ha censurato l’assenza di motivazione sulla derubricazione e la violazione dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., sostenendo che l’esclusione dell’aggravante comportava la perdita della competenza distrettuale e la conseguente declinazione della competenza al Tribunale di Locri, nonché la creazione di una situazione di incertezza su quale ufficio del Pubblico Ministero fosse competente a sostenere l’accusa in dibattimento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura sulla violazione dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., affermando che, dopo l’introduzione di tale norma, il Giudice dell’udienza preliminare non può modificare la qualificazione giuridica dell’imputazione nel decreto che dispone il giudizio senza aver previamente invitato il Pubblico Ministero a modificare l’imputazione e aver instaurato il contraddittorio previsto. La Corte ha qualificato l’atto come abnorme (carenza di potere in concreto/strutturale) e ha annullato senza rinvio il decreto impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria affinché proceda nel rispetto delle modalità previste dall’art. 423, comma 1-bis (invito al PM a modificare l’imputazione o, in caso di persistenza della difformità, restituzione degli atti).

Norme richiamate

  • art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d’ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

    La Corte interpreta la norma come introduttiva del contraddittorio preventivo quale condizione necessaria per la riqualificazione dell’imputazione in udienza preliminare: il GUP non può escludere aggravanti o modificare la qualificazione giuridica nel decreto dispositvo senza avere previamente invitato il PM a modificare l’imputazione e aver dato luogo al contraddittorio; in mancanza, il provvedimento è abnorme.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferimento all’aggravante collegata alla partecipazione a organizzazione mafiosa. Nel caso esaminato il GUP aveva escluso questa circostanza aggravante nella motivazione del decreto; la Corte ha ritenuto che tale esclusione, se operata senza il contraddittorio previsto dall’art. 423, comma 1-bis, sia illegittima.

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Norma che individua la competenza distrettuale per determinati reati connessi. La Corte ha richiamato il principio per evidenziare che l’esclusione di un’aggravante che fonda la competenza distrettuale impone, se accertata correttamente, la declinazione della competenza al giudice territorialmente competente; il GUP non poteva quindi limitarsi a escludere l’aggravante e proseguire al rinvio a giudizio senza avere prima seguito la procedura di cui all’art. 423, comma 1-bis.

  • art. 521, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare la base giuridica generale del potere del giudice di dare al fatto una diversa qualificazione, ma la Corte precisa che dopo l’introito dell’art. 423, comma 1-bis, tale potere non può essere esercitato nella forma di riqualificazione nel decreto dispositvo senza il contraddittorio; l’art. 423 prevale nelle modalità procedurali.

  • art. 429, comma 2-bis, cod. proc. pen. (abrogato)

    L’abrogazione di questa disposizione è stata richiamata dalla Corte per evidenziare la volontà del legislatore della riforma di impedire che la riqualificazione dell’imputazione venga effettuata unilateralmente dal GUP al momento del decreto di rinvio, centralizzando invece la modifica dell’imputazione nel contraddittorio con il PM.

Massime di principio

  • Dopo l’introduzione dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., il GUP non può escludere o modificare un’aggravante contestata nel decreto che dispone il giudizio senza avere previamente invitato il Pubblico Ministero a modificare l’imputazione e aver instaurato il contraddittorio previsto dalla norma.
  • Se l’esclusione di un’aggravante incide sulla competenza (es. competenza distrettuale ex art. 51, comma 3-bis), il giudice deve adottare le determinazioni conseguenti (declinare la competenza o seguire la procedura di cui all’art. 423, comma 1-bis) e non procedere al rinvio a giudizio senza aver rispettato il necessario contraddittorio.
  • La mancata osservanza delle forme prescritte dall’art. 423, comma 1-bis integra, se il giudice modifica la qualificazione senza contraddittorio, un’abnormità strutturale del decreto impugnabile (annullamento possibile).
  • In situazioni analoghe il rimedio corretto per il GUP è invitare il PM a modificare l’imputazione e, se la difformità permane, disporre la restituzione degli atti al PM; questo tutela il diritto di difesa e l’accesso ai riti deflattivi.
  • Parti e PM devono prestare attenzione alla correttezza formale e sostanziale dell’imputazione in udienza preliminare: eventuali riqualificazioni rilevanti devono essere gestite con la preventiva interlocuzione e il contraddittorio, per evitare annullamenti e incertezze sulla competenza.

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