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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33721/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per truffa (sentenza di primo grado del Tribunale di Pesaro del 14/09/2023, confermata il 18/11/2024). Il ricorrente propone tre motivi: 1) violazione dell'art. 125 c.p.p. e omessa motivazione: dedotta mancata valutazione da parte della Corte d'Appello delle censure di appello, in particolare sull'assenza degli elementi costitutivi dei reati di truffa e insolvenza fraudolenta; 2) inosservanza degli artt. 431 e 511 c.p.p. e inutilizzabilità della querela come elemento probatorio poiché acquisita al fascicolo solo per la procedibilità, con la conseguente carenza di prova della riferibilità della condotta all'imputato; 3) errata qualificazione del fatto tra truffa (art. 640) e insolvenza fraudolenta (art. 641): si sostiene che l'atto della società Autostrade (consentire il transito) fosse già avvenuto quando si verificarono gli artifizi, che l'evento non sarebbe stato causato da un raggiro e che l'imputato era privo di dolo per difficoltà economiche; inoltre si deduce l'estinzione del reato di insolvenza fraudolenta per estinzione dell'obbligazione prima della condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: inammissibile per genericità, poiché il ricorrente non ha specificato le doglianze che la Corte territoriale non avrebbe valutato. Secondo motivo: inammissibile per manifesta infondatezza; la querela era acquisita al fascicolo dibattimentale ai sensi degli artt. 431 e 511 c.p.p. e, comunque, anche escludendo il contenuto della querela gli altri elementi probatori risultavano idonei a sostenere la responsabilità dell'imputato. Terzo motivo: manifestamente infondato; la qualificazione del fatto come truffa è corretta e motivata sulla base del modus operandi ripetuto (accodarsi alla corsia riservata e guadagnare l'uscita senza pagare mantenendo distanza ravvicinata) e conforme a giurisprudenza consolidata. La censura sulla difficoltà economica dell'imputato è valutazione di merito, non sindacabile in Cassazione. Esito concreto: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di 3.000 euro alla cassa delle ammende; non riconosciuta liquidazione delle spese alla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Rilevata la necessità di specificità nella deduzione delle doglianze: motivazione generica del ricorso è causa di inammissibilità

  • artt. 431 e 511 cod. proc. pen.

    L'atto di querela/denuncia, indispensabile per la valutazione della procedibilità, confluisce automaticamente nel fascicolo dibattimentale; il consenso delle parti all'acquisizione non riguarda l'inutilizzabilità dell'atto ai fini della procedura, per cui l'acquisizione della querela era regolare

  • art. 640 cod. pen.

    La fattispecie di truffa può essere integrata da artifici o raggiri finalizzati a far conseguire a sé o ad altri un profitto ingiusto, anche mediante condotte come l'accodamento a corsie riservate per evitare il pagamento del pedaggio

  • art. 641 cod. pen.

    l'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato

    L'estinzione dell'obbligazione prima della condanna estingue il reato di insolvenza fraudolenta se provata; tuttavia questa eccezione non esclude la qualificazione dei fatti come truffa se sussistono raggiri

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Principio applicato per determinare l'entità dell'ammenda equitativa da versare alla cassa delle ammende, salvo colpa rilevante nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Le doglianze generiche sulla carenza di motivazione sono inammissibili: occorre indicare specificamente quali doglianze il giudice di merito non ha esaminato
  • La querela/denuncia, quando è indispensabile per la procedibilità, confluisce automaticamente nel fascicolo dibattimentale ai sensi degli artt. 431 e 511 c.p.p.; contestarne l'utilizzabilità in cassazione richiede di dimostrare la decisività dell'elemento probatorio per la decisione
  • Per la qualificazione del fatto come truffa è necessario valutare il modus operandi e l'esistenza di artifizi o raggiri idonei a indurre in errore la parte offesa: condotte ripetute finalizzate a evitare il pagamento del pedaggio possono integrare il reato di truffa secondo giurisprudenza consolidata
  • La mera impossibilità economica dell'imputato è questione di merito e non è idonea a riformare in Cassazione una valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito
  • L'estinzione dell'obbligazione prima della condanna può estinguere il reato di insolvenza fraudolenta ai sensi dell'art. 641, comma 2, ma la sussistenza di tale estinzione deve essere provata e non incide automaticamente sulla qualificazione di fattispecie diverse come la truffa
  • In sede di cassazione, per ottenere la disapplicazione o l'esclusione di elementi probatori, il ricorrente deve dimostrare la rilevanza decisiva dell'elemento per la sentenza impugnata (cd. prova di resistenza)

Testo integrale

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