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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34463/2024 del 26/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva contestato al contribuente, per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, un maggior reddito in via sintetica sulla base del possesso di due autovetture di lusso, una Lamborghini acquistata nel 2008 e una Porsche Carrera acquistata nel 2007. I ricorsi introduttivi erano stati rigettati in primo grado e la decisione confermata in appello. Il contribuente aveva poi proposto revocazione contro la sentenza d'appello, sostenendo che: a) una sentenza penale resa nei confronti del figlio avrebbe definitivamente chiarito che le autovetture e la disponibilità economica erano riferibili all'attività illecita del figlio, così escludendo la riferibilità al padre degli incrementi patrimoniali; b) nel giugno 2020 era stata rinvenuta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta nel febbraio 2016 da uno zio della moglie, che attestava un trasferimento di somme alla nipote, utili a dimostrare che le risorse per l'acquisto dei veicoli provenivano dalla moglie del contribuente e non dal contribuente stesso. La CTR aveva rigettato la revocazione ritenendo che i presupposti dell'art. 395, n. 3, c.p.c. non sussistessero, poiché entrambi i documenti invocati erano formati successivamente alla sentenza revocanda e, inoltre, la sentenza penale riguardava un diverso soggetto e un diverso oggetto. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 395, n. 3, c.p.c. e dell'art. 64 d.lgs. 546/1992, nonché violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che i nuovi documenti confermavano la provenienza delle disponibilità economiche da terzi e la natura meramente interposta della sua posizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. richiede il ritrovamento successivo di un documento preesistente alla decisione e non può essere fondata su un documento formato dopo la decisione impugnata, anche se riferito a fatti anteriori. Nel caso concreto, sia la dichiarazione sostitutiva di notorietà sia la sentenza penale invocata erano successive alla sentenza oggetto di revocazione; pertanto, correttamente la CTR aveva escluso la sussistenza del motivo revocatorio. La Corte ha aggiunto che, essendo la soluzione giuridica adottata corretta, l'eventuale insufficienza o erroneità della motivazione non imponeva cassazione. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La revocazione è ammessa solo se il documento, preesistente alla decisione, sia stato scoperto o recuperato successivamente e la sua mancata produzione sia dipesa da causa di forza maggiore o fatto dell'avversario; non è invocabile per documenti formati dopo la decisione impugnata.

  • art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale disciplina del rimedio revocatorio nel processo tributario, da coordinare con l'art. 395 c.p.c.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma invocata dal ricorrente per contestare la legittimità dell'accertamento sintetico, ma non ritenuta decisiva ai fini dell'esito del giudizio di revocazione.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Se la soluzione giuridica della decisione impugnata è corretta, la Cassazione può correggere o integrare la motivazione senza cassare la sentenza.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione per scoperta di documenti nuovi presuppone un documento esistente prima della decisione, ma non prodotto per impossibilità non imputabile; un atto formato dopo la sentenza non integra il presupposto del rimedio, anche se conferma fatti anteriori.
  • Nel giudizio di revocazione, la diversa provenienza soggettiva o oggettiva dei fatti accertati in altro processo può incidere sulla rilevanza del documento invocato, ma resta preliminare la verifica della sua preesistenza rispetto alla decisione revocanda.
  • Quando la decisione impugnata ha comunque correttamente applicato la regola di diritto, la Corte di cassazione non cassa la sentenza solo perché la motivazione sia incompleta o imperfetta, potendo correggerla o integrarla ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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