Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20642/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione pronunziata dal Tribunale di Padova (rito abbreviato) con riguardo al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale ex art.341-bis c.p.: il Procuratore generale denunciava la mancanza di adeguata motivazione sulla sussistenza del requisito della "presenza di più persone" previsto dalla norma, evidenziando che le relazioni di servizio indicavano la presenza nella sala colloqui carceraria della moglie, del figlio e di altri detenuti; inoltre deduceva violazione di legge per non aver il giudice attivato i poteri ufficiosi (art.441, comma 5, e art.507 c.p.p.) per acquisire elementi probatori integrativi necessari a chiarire il numero e l'identità dei presenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'art.341-bis richiede la presenza di almeno due persone estranee alla pubblica amministrazione (o non presenti per ragioni d'ufficio relative alla condotta) e che non è necessario identificare i terzi, essendo sufficiente accertarne la presenza (anche con percezione potenziale). Ha altresì affermato il dovere del giudice, anche nel rito abbreviato, di integrare d'ufficio il quadro probatorio ai sensi dell'art.441, comma 5, c.p.p., qualora ritenga gli atti insufficienti per decidere. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al capo relativo all'art.341-bis c.p. e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Padova in diversa persona fisica (decisione del 06/05/2026).

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    richiede che il fatto sia commesso "in presenza di più persone"

    Il reato si integra quando l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale avviene in presenza di almeno due persone estranee alla pubblica amministrazione (o presenti non per lo stesso motivo d'ufficio): non è necessaria l'identificazione dei terzi, è sufficiente accertarne la presenza e anche una percezione potenziale dell'offesa è idonea.

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione

    Il giudice ha il dovere e il potere, anche nel rito abbreviato, di ordinare d'ufficio l'assunzione degli elementi probatori necessari per decidere se lo stato degli atti è insufficiente; il potere è limitato alla acquisizione degli elementi necessari e non consente esplorazioni probatorie estranee allo stato degli atti formati dalle parti.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato come fonte dei poteri istruttori del giudice per l'assunzione di prove (es. escussione dei verbalizzanti, acquisizione di registri carcerari) nel caso di insufficiente motivazione o carenza probatoria.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo che giustifica l'obbligo del giudice di assicurare un'accertamento completo e conforme alla verità processuale, compatibilmente con le garanzie difensive.

  • art. 25, comma 2 Cost.

    Rammentato nel contesto del principio di legalità, quale limite al ruolo processuale delle parti: l'accertamento del fatto non può essere impedito dalla sola opzione per un rito alternativo.

  • art. 112 Cost.

    Principio di obbligatorietà dell'azione penale e relativa esigenza che l'accertamento non sia condizionato dalla volontà processuale di una sola parte.

  • legge 15 luglio 2009, n. 94

    Richiamata come atto normativo che ha reintrodotto la fattispecie dell'oltraggio a pubblico ufficiale, mutandone la disciplina rispetto al passato introducendo il requisito della pubblicità e della presenza di più persone.

Massime di principio

  • Per l'integrazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art.341-bis è sufficiente la presenza accertata di almeno due persone estranee alla pubblica amministrazione: non è necessario identificarle nominativamente, è rilevante la loro presenza e la potenziale percezione dell'offesa.
  • Nel rito abbreviato il giudice non è vincolato esclusivamente agli atti prodotti dalle parti: se ritiene insufficiente il quadro probatorio deve, ai sensi dell'art.441, comma 5, c.p.p., integrare d'ufficio le indagini nei limiti necessari per decidere.
  • Se le relazioni di servizio o atti simili indicano la presenza di terzi rilevanti per la configurazione del reato, il giudice deve valutarle e, in caso di incertezza sul numero o sulla presenza, acquisire registri, escutere verbalizzanti o adottare altri mezzi probatori pertinenti prima di pronunciare l'assoluzione.
  • La scelta dell'imputato per un rito a prova contratta non esclude l'obbligo del giudice di garantire l'accertamento della verità processuale e di non sacrificare le garanzie costituzionali del processo penale alla mera economia procedurale.
  • In presenza di dubbi fattuali essenziali (es. numero di presenti in luogo pubblico/visite carcerarie) la mancanza di motivazione adeguata o di integrazione istruttoria può giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.