Cassazione Penale, Sentenza n. 37917/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto la sua domanda; egli aveva chiesto la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., sostenendo l'irregolarità della notifica del decreto di citazione essendogli stata pronunciata condanna in sua assenza. La Corte territoriale aveva invece ritenuto che si trattasse di una richiesta di remissione nel termine e l'aveva respinta, sostenendo che la remissione riguarda la perenzione di termini a pena di decadenza per caso fortuito o forza maggiore e non le nullità di notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: dall'esame degli atti non risultava alcuna istanza del 29/01/2024 per remissione nel termine, mentre l'unica istanza era quella del 22/11/2022 con cui il ricorrente aveva chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. Pertanto la Corte suprema ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio relativo alla richiesta di rescissione del giudicato del 22/11/2022.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
La disposizione disciplina la rescissione del giudicato quando il condannato sia stato dichiarato assente per irregolarità della notifica; nel caso era la via processuale invocata dal ricorrente e la Corte di Cassazione ha ritenuto che quella fosse l'effettiva istanza da esaminare.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme processuali e vizio di motivazione) per contestare l'ordinanza della Corte d'appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Citata in relazione alla limitazione nella riproduzione del motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione; il ricorso è stato proposto nei limiti indicati da tale norma.
artt. 594 e 660 cod. pen.
Articoli del codice penale relativi ai reati per i quali il ricorrente era stato condannato (lesioni e molestia o disturbo?), ossia le fattispecie sottese alla sentenza di condanna del Tribunale di Avellino.
Massime di principio
- Se il condannato in contumacia contesta l'irregolarità della notifica che ha determinato la sua assenza, il rimedio corretto è la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., non la remissione nel termine.
- La remissione nel termine è uno strumento volto a sanare la mancata osservanza di termini a pena di decadenza per caso fortuito o forza maggiore e non è il mezzo appropriato per dedurre nullità della notificazione.
- In sede di esame di un provvedimento impugnato, la Cassazione controlla la corrispondenza fra l'istanza effettivamente depositata e la qualificazione data dal giudice di merito: se il giudice ha frainteso la natura della domanda, la decisione può essere annullata e la causa rinviata.
- In procedimenti esecutivi e in ipotesi di condanna in assenza, è importante documentare chiaramente la natura della richiesta (rescissione vs remissione) e allegare la corrispondenza temporale delle istanze (es. precedenti provvedimenti di remissione) per evitare errori di qualificazione procedurale.
- Chi impugna deve verificare fra gli atti depositati quale sia l'effettiva istanza presente negli atti: una mancata o errata qualificazione da parte del giudice può essere recuperata con ricorso per cassazione, che può comportare l'annullamento con rinvio se il vizio è di natura istruttoria o qualificatoria.
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