Corte di giustizia, Sentenza C-135/24
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2025. — John Cockerill SA contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal de première instance de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Direttiva 2011/96/UE – Articolo 1, paragrafo 4 – Prevenzione dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso – Articolo 4, paragrafo 1 – Divieto di sottoporre a imposizione utili percepiti – Effetto diretto – Inclusione del dividendo distribuito dalla società figlia nella base imponibile della società madre – Deduzione del dividendo distribuito dalla base imponibile della società madre – Limitazione della deduzione – Regime di trasferimento infragruppo che consente di trasferire gli utili realizzati da talune società ad altre. — Causa C-135/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio del giudice belga, ha esaminato la compatibilità con la direttiva madre-figlia del meccanismo belga di inclusione-deduzione dei dividendi combinato con il regime di trasferimento infragruppo. Ha affermato che i dividendi esenti non possono, neppure indirettamente, essere tassati a causa dell'interazione con altri elementi della base imponibile, se ciò compromette la neutralità fiscale. La norma belga che impedisce la deduzione dei RDT sull'importo del trasferimento infragruppo è quindi contraria alla direttiva e non è giustificata dalla clausola antiabuso generale dell'articolo 1, paragrafo 4.
La Corte interpreta la direttiva madre-figlia nel senso che osta a una normativa belga che, nel sistema di inclusione-deduzione dei dividendi, impedisce la deduzione dei dividendi esenti dall'imposta quando la società madre beneficia di un trasferimento infragruppo incluso nella base imponibile.
La questione giuridica
Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/96/UE abbia effetto diretto e osti a una normativa nazionale che, pur recependo il regime di esenzione dei dividendi ricevuti dalla società madre, ne limita la deduzione quando la base imponibile comprende un trasferimento infragruppo; inoltre, se una simile disciplina possa essere giustificata alla luce dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva, relativo alle misure nazionali necessarie per prevenire evasione, frode o abuso.
Principio di diritto
L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96 ha effetto diretto e impone agli Stati membri che abbiano scelto il regime di esenzione di non sottoporre a imposizione, nemmeno indirettamente, i dividendi distribuiti dalla società figlia alla società madre; pertanto è incompatibile con il diritto dell'Unione una norma nazionale che, mediante il divieto di imputare i RDT all'importo di un trasferimento infragruppo incluso nella base imponibile, faccia perdere in tutto o in parte il beneficio dell'esenzione e rompa la neutralità fiscale dei dividendi. L'articolo 1, paragrafo 4, non consente una tale limitazione generale, perché le misure antiabuso sono ammesse solo se specificamente dirette a contrastare costruzioni artificiose o abusi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/96/UE
- Direttiva (UE) 2015/121
- Articolo 1, paragrafi 1, 2, 3 e 4, direttiva 2011/96/UE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2011/96/UE
- Articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
Dividendi madre-figlia e trasferimento infragruppo: incompatibilità con la direttiva 2011/96
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal de première instance de Liège in materia di imposizione diretta delle società. La questione nasce dall'interazione tra il regime belga di esenzione dei dividendi percepiti da una società madre e il regime di trasferimento infragruppo, che consente di spostare utili all'interno del gruppo ma esclude la deduzione dei dividendi esenti sull'importo del trasferimento incluso in base imponibile.
Fatti e procedimento principale
John Cockerill SA, società residente in Belgio, ha percepito nel 2019 dividendi da società figlie belghe, di altri Stati membri e di paesi terzi. Una parte di tali dividendi soddisfaceva, secondo la società, le condizioni per il regime dei redditi definitivamente tassati (RDT). Nello stesso anno la società ha beneficiato di un trasferimento infragruppo che è stato incluso nella base imponibile.
A causa dell'articolo 207, ottavo comma, del CIR 1992, la società non ha potuto dedurre tutti i RDT dalla propria base imponibile. Ciò ha determinato un'imposta dovuta per l'esercizio 2020, che la società ha contestato sostenendo che, senza i dividendi esenti, la sua base imponibile sarebbe stata negativa e non avrebbe dovuto alcuna imposta.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 1, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2011/96/UE, sulla clausola antiabuso e sulla salvezza delle disposizioni nazionali contro evasione, frode e abuso;
- l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/96/UE, che impone agli Stati membri, in caso di regime di esenzione, di astenersi dal sottoporre a imposizione gli utili distribuiti dalla società figlia nella misura in cui non sono deducibili per quest'ultima;
- il recepimento belga tramite gli articoli 202 e seguenti del CIR 1992, con metodo di "inclusione-deduzione" dei RDT;
- l'articolo 207, ottavo comma, del CIR 1992, che vieta di applicare deduzioni, compresi i RDT, all'importo del trasferimento infragruppo incluso nella base imponibile.
Questioni pregiudiziali
Il giudice belga ha chiesto, in sostanza:
- se l'articolo 4 della direttiva 2011/96 abbia effetto diretto e osti a una normativa che, pur prevedendo la deduzione dei dividendi esenti, la esclude in presenza di un trasferimento infragruppo;
- se, comunque, una tale disciplina possa trovare fondamento nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva, relativo alle misure necessarie per evitare evasione, frode o abuso.
Ricevibilità
La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dal governo belga. Ricorda che spetta al giudice nazionale valutare la necessità della questione e che le questioni pregiudiziali beneficiano di una presunzione di rilevanza, salvo ipotesi manifestamente ipotetiche o mancanza di elementi utili. La domanda contiene elementi sufficienti per comprendere il contesto e non è escluso che la questione sia rilevante per la soluzione della controversia principale.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/96 lascia agli Stati membri una scelta tra il regime di esenzione e quello di imputazione. Poiché il Belgio ha optato per il regime di esenzione, rileva solo la lettera a) dell'articolo 4, paragrafo 1.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che la direttiva mira a garantire la neutralità fiscale della distribuzione degli utili dalla società figlia alla società madre, evitando la doppia imposizione economica. Ne consegue che gli Stati membri non possono assoggettare i dividendi a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla direttiva, né adottare regole che determinino un'imposizione indiretta dei dividendi esenti.
Applicando tali principi al sistema belga, la Corte rileva che l'inclusione dei dividendi nella base imponibile seguita dalla deduzione RDT può, in combinazione con il divieto di deduzione dei RDT sull'importo del trasferimento infragruppo, produrre un aggravio d'imposta rispetto alla situazione in cui i dividendi fossero stati esclusi sin dall'inizio dalla base imponibile. Se il giudice del rinvio accerta tale effetto, la percezione dei dividendi non è fiscalmente neutra e si configura un'imposizione indiretta vietata dalla direttiva.
La Corte considera irrilevante che il meccanismo del trasferimento infragruppo sia volontario o che i RDT non utilizzati siano riportabili agli esercizi successivi: ciò non esclude che, nell'anno d'imposta considerato, il beneficio della direttiva sia compromesso.
Quanto all'articolo 1, paragrafo 4, la Corte afferma che la clausola antiabuso non consente una disposizione nazionale di portata generale che escluda la deduzione senza un nesso specifico con costruzioni artificiose o abusi. Nel caso concreto, non risulta che la norma belga sia diretta a contrastare operazioni fittizie o artificiose; essa opera invece in via generale. Pertanto, non può essere giustificata da tale clausola.
La Corte menziona anche l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, ma osserva che il governo belga non ha sostenuto che l'operazione della società costituisse una costruzione non genuina ai sensi di tale disposizione.
Effetto diretto e primato
La Corte ricorda che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ha effetto diretto. Di conseguenza, se la normativa nazionale è incompatibile con la direttiva, il giudice nazionale deve disapplicarla in forza del principio del primato del diritto dell'Unione.
Dispositivo
La Corte dichiara che l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/96/UE, come modificata dalla direttiva 2015/121, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede l'inclusione iniziale dei dividendi nella base imponibile della società madre e ne consente poi la deduzione, ma impedisce che tale deduzione si applichi all'importo di un trasferimento infragruppo incluso nella base imponibile.
Principio pratico per gli operatori
Per gli operatori fiscali, la pronuncia conferma che un sistema di esenzione dei dividendi madre-figlia non può essere svuotato da meccanismi interni che, pur formalmente neutri, rendano fiscalmente gravosa la percezione di dividendi esenti. In presenza di un effetto economico equivalente a una tassazione indiretta, il giudice nazionale deve garantire la piena efficacia della direttiva e disapplicare la norma interna incompatibile.
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