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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8329/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell\'ordinanza che aveva respinto l\'opposizione alla mancata restituzione di somme e beni eccedenti il quantum della confisca, pari a euro 41.685.398,76. Il ricorrente deduceva che la confisca aveva colpito anche le quote societarie da lui detenute nelle società IMMOBILIARE A B s.r.l. e GEBBA IMMOBILIARE s.r.l., proprietarie di numerosi immobili di rilevante valore, e che pertanto andava effettuata una stima analitica del compendio confiscato (e, in mancanza, disposta una perizia) per verificare l\'eventuale esubero. La Corte territoriale aveva invece ritenuto che le procedure fallimentari delle società fossero estranee alla confisca e che l\'esito delle liquidazioni fallimentari non incidesse sul quantum della confisca.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la Corte distrettuale non aveva esaminato la documentazione depositata dalla difesa (memoria maggio 2024) dalla quale potrebbe emergere che le quote societarie erano state oggetto di confisca. In presenza di tale lacuna motivazionale, la Suprema Corte ha annullato l\'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d\'Appello di Milano per un nuovo giudizio che tenga conto di tutte le memorie e della documentazione depositata, con valutazione della necessità di disporre una perizia di stima.

Norme richiamate

  • Principi in materia di confisca, sequestro e rapporti con procedure concorsuali

    La Corte afferma che, in linea generale, l\'esito delle procedure fallimentari non incide sul quantum della confisca poich\'e il beneficiario della confisca è lo Stato; tuttavia, se risulta che le quote societarie riconducibili al condannato sono state effettivamente oggetto della confisca, il patrimonio societario può divenire rilevante ai fini della determinazione di un eventuale esubero e richiede valutazione e, se necessario, perizia.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra patrimonio personale e patrimonio societario: la liquidazione fallimentare, di per sè, non annulla il vincolo della confisca, ma se le quote societarie sono state confiscate il valore del patrimonio sociale può concorrere al calcolo dell\'esubero.
  • Il ricorrente che deduce un esubero della confisca deve documentare con precisione quali beni o quote sono stati oggetto del provvedimento e fornire elementi sul loro valore; la mera asserzione generica non basta.
  • Il giudice di merito deve esaminare tutte le memorie e la documentazione depositata: l\'omissione di valutare documenti rilevanti può costituire vizio di motivazione e giustificare l\'annullamento e il rinvio.
  • Se la questione riguarda la determinazione del valore dei beni confiscati e vi è incertezza o documentazione contrastante, il giudice deve valutare la necessitaà di disporre una perizia di stima per evitare lesione dei diritti del condannato.
  • La presenza di procedure fallimentari non impedisce automaticamente la restituzione di somme eventualmente eccedenti la confisca se emerge che i beni o le quote correlati sono soggetti al vincolo della confisca e il loro valore non è stato correttamente valutato.

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