Ordinanza n. 172/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere abusive n. 4 del 5 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Il Comune ha sostenuto la legittimità dell’ordine. In sede cautelare il TAR ha rilevato, allo stato degli atti, che era incontestato che il ricorrente fosse l’esecutore dell’abuso; che i manufatti abusivi ricadessero nella fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia prevista dall’art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976; e che l’ordinanza impugnata fosse stata adottata a seguito della nota con cui il proprietario dei manufatti aveva dato atto della mancata ottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione del 14 febbraio 2011.
La decisione
Il TAR, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto i motivi non assistiti da adeguato fumus boni juris. La responsabilità del ricorrente quale esecutore dell’abuso, la localizzazione delle opere nella fascia di inedificabilità assoluta dalla battigia e la mancata ottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione hanno escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per sospendere l’efficacia dell’atto. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.000, oltre oneri di legge se dovuti, in favore del Comune per le spese della fase cautelare; nulla è stato disposto nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha respinto la richiesta di sospensione.
art. 15 legge regionale Sicilia n. 78/1976
fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia
La previsione è stata considerata rilevante perché i manufatti abusivi ricadono nella fascia costiera soggetta a inedificabilità assoluta.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione di un ordine di demolizione può essere respinta quando, a un sommario esame, risulti incontestata la responsabilità del ricorrente quale esecutore dell’abuso edilizio.
- La localizzazione di manufatti abusivi nella fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia costituisce un elemento idoneo a escludere, nella fase cautelare, un adeguato fumus boni juris delle censure proposte contro l’ordine di demolizione.
- La mancata ottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione può costituire il presupposto fattuale per l’adozione di un ulteriore ordine di demolizione e incidere negativamente sulla domanda cautelare proposta contro quest’ultimo.
- In caso di rigetto della domanda cautelare, le spese della relativa fase possono essere poste a carico della parte soccombente nei confronti dell’amministrazione costituita.
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