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Sentenza

Sentenza n. 14135/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della mancata ammissione alla prova orale del «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23», nonché dell'esito della prova scritta sostenuta dal ricorrente in data 25.3.2022, turno T1, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello legittimamente spettantegli; - del punteggio numerico, pari a 68, assegnato al ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o ambigui; - del questionario somministrato al ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti n. 2, 4, 7, 29 e 37, redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 5.1.2022; - del correttore e del foglio risposte, allo stato, non conosciuti; - dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai summenzionati quesiti del questionario somministrato al ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o ambiguo; - dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente; - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta; - dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 5.1.2022; - del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale; - ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente; - ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso, così come modificato e integrato; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione del ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso A048 - scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado presso USR Toscana; quanto ai primi motivi aggiunti depositati in data 25.9.2023: per l’annullamento - del decreto direttoriale dell’USR Toscana prot. 729 del 29.5.2023, con il quale è stata approvata la graduatoria finale del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” per la classe di concorso A048, dalla quale è stato escluso l’odierno ricorrente; - del decreto direttoriale dell’USR Toscana prot. 767 del 21.6.2023, con il quale è stata rettificata la graduatoria finale del summenzionato concorso; quanto ai secondi motivi aggiunti depositati in data 23.1.2025: per l’annullamento - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, nonché: - degli atti con i quali la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell’art. 7 del D.M. 9.11.2021 n. 326 ha redatto i quesiti (nonché le relative risposte) avversati con ricorso introduttivo, con particolare riferimento alla risposta “a) an ending” al quesito “It was early evening, the sun was setting and the day was drawing to …?” e alla risposta “d) esplorativo” al quesito “L’apprendimento motorio secondo l’approccio cognitivista viene favorito da metodi di insegnamento di tipo …?”; - solo ove ritenuto necessario, dei restanti quesiti avversati con il ricorso introduttivo; - della relazione trasmessa dall’Ufficio Contenzioso del Ministero in ottemperanza all’incombente istruttorio ordinato da questo Tribunale; nonché di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente alla riammissione del ricorrente alla procedura concorsuale, previa rettifica del punteggio ad almeno 70/100 p.ti e la concessione di una prova orale suppletiva;

Giustizia amministrativa202206845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione alla prova orale e punteggio di 68/100 nella prova scritta del concorso docente per la classe A048, nonché graduatoria finale e successiva rettifica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la prova scritta del concorso docente sostenuta il 25 marzo 2022 e la conseguente mancata ammissione alla prova orale, deducendo la violazione della lex specialis e dell’art. 3, comma 1, lett. c), delle disposizioni modificative del bando, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, erroneità o ambiguità dei quesiti e violazione dell’art. 97 Cost. In particolare, ha sostenuto che la prova contenesse soltanto quattro quesiti di informatica, anziché i cinque previsti dal bando, e che tale irregolarità lo avesse pregiudicato, poiché aveva risposto correttamente a tutti i quesiti informatici somministrati. Con un punteggio di 68/100, sarebbe stata sufficiente una ulteriore risposta corretta, del valore di due punti, per raggiungere la soglia di 70/100. Il ricorrente ha inoltre contestato i quesiti n. 2, 4, 7, 29 e 37, sostenendone l’erroneità, l’ambiguità o l’estraneità al programma concorsuale. I primi motivi aggiunti hanno impugnato la graduatoria finale e la sua rettifica per illegittimità derivata; i secondi motivi aggiunti hanno riproposto le censure sui quesiti e contestato anche le risultanze della relazione ministeriale e l’adempimento degli incombenti istruttori.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti nei limiti dell’interesse del ricorrente. Ha ritenuto provata, anche in forza del principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a., la somministrazione di quattro quesiti di informatica invece dei cinque previsti dalla lex specialis e ha giudicato fondata la relativa censura, poiché il bando vincola l’Amministrazione quale atto di autolimitazione e deve essere rispettato nello svolgimento della prova. Il ricorrente ha inoltre fornito la prova di resistenza, dimostrando che una sola risposta corretta ulteriore gli avrebbe consentito di raggiungere la soglia di 70/100. Le contestazioni relative ai quesiti n. 4 e 29 sono state invece respinte: la verificazione ha accertato che le risposte indicate dall’Amministrazione erano le uniche corrette e che quelle scelte dal ricorrente costituivano distrattori. Il Collegio ha ritenuto attendibili e terzi i verificatori, escludendo che i rapporti di colleganza o collaborazione scientifica con i componenti della commissione determinassero conflitto di interessi; ha altresì considerato non decisive le diverse conclusioni dei consulenti di parte. Sono state respinte anche le censure relative ai quesiti n. 2, 7 e 37, ritenuti pertinenti, rispettivamente, alle nozioni di primo soccorso, alla teoria, tecnica e didattica delle discipline sportive e all’attività motoria finalizzata alla salute e al benessere, tutte comprese nel programma concorsuale. Il giudice non ha disposto l’immediata ammissione alla prova orale sulla base del punteggio già conseguito, poiché il ricorrente non aveva superato la prova scritta e le risposte contestate erano risultate errate. Ha invece annullato in parte qua gli atti impugnati e ordinato all’Amministrazione di somministrare un solo ulteriore quesito di informatica, così da ricondurre la prova alla lex specialis. In caso di risposta esatta, il ricorrente dovrà essere considerato ammesso alla prova orale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre oneri e rimborso del contributo unificato, nonché al pagamento di euro 3.000 complessivi per i compensi dei verificatori.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    principio di non contestazione

    Le circostanze di fatto non contestate dall’Amministrazione costituita possono essere ritenute provate dal giudice.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica; la tutela concretamente accordata è consistita nell’annullamento parziale degli atti e nell’ordine di rinnovazione integrativa della prova.

  • art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326

    Richiamato quale base normativa per la Commissione nazionale incaricata della predisposizione dei quesiti concorsuali.

  • art. 3 D.D. 5 gennaio 2022, n. 23

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina concorsuale, posta dal ricorrente a fondamento della censura sulla composizione della prova.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; la decisione accoglie la censura per violazione della lex specialis.

Massime di principio

  • Il bando di concorso costituisce autovincolo per l’Amministrazione e impone che la prova selettiva sia svolta in rigorosa conformità alla struttura, al numero e alla distribuzione dei quesiti stabiliti dalla lex specialis.
  • Quando l’irregolarità della prova consiste nella mancata somministrazione di un quesito previsto dal bando, il candidato può assolvere alla prova di resistenza dimostrando che, con una sola risposta corretta ulteriore, avrebbe raggiunto la soglia minima di superamento; non è necessario dimostrare quale sarebbe stata la risposta data al quesito non somministrato.
  • La violazione della lex specialis nella composizione della prova concorsuale può essere sanata mediante la somministrazione del quesito mancante, con ammissione alla prova orale subordinata alla risposta esatta e al conseguente raggiungimento della soglia prevista.
  • Le valutazioni tecniche sui quesiti concorsuali possono essere verificate mediante ausiliari del giudice; le risultanze della verificazione prevalgono sulle diverse valutazioni dei consulenti di parte quando siano motivate, documentate e coerenti, salva la possibilità per il giudice di valutarle criticamente.
  • Un quesito concorsuale è pertinente al programma quando la materia specificamente affrontata rientra, anche se mediante nozioni o linee guida non espressamente nominate, nell’ambito sostanziale delle discipline indicate dal bando.

Come è indicizzato

MaterieScuolaConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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