Sentenza n. 4020/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alle sentenze del Tribunale di Busto Arsizio - sezione Lavoro e Previdenza – nn. 289/2025 e 443/2025, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 1.352,96.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Busto Arsizio, passate in giudicato, recanti condanna del Ministero al pagamento di spese legali distratte a favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in proprio ai sensi degli articoli 112 e seguenti del c.p.a. per ottenere l'esecuzione delle sentenze nn. 289/2025 e 443/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro e Previdenza, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di complessivi euro 1.352,96 per spese legali, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del ricorrente. Le sentenze erano state notificate al Ministero il 12 giugno 2025, erano passate in giudicato per mancata impugnazione ed erano rimaste ineseguite. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di giudizio con distrazione in proprio favore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che le sentenze del giudice ordinario erano state ritualmente notificate, erano passate in giudicato e non erano state eseguite dal Ministero. Ha ritenuto ritualmente proponibile il ricorso notificato il 6 maggio 2026, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato, ove non avesse già adempiuto nelle more, a dare piena e completa esecuzione alle sentenze entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, anche i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 400,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
In caso di insufficienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, l'esecuzione può avvenire anche mediante ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza a una sentenza esecutiva di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di una condanna pecuniaria può adottare gli atti necessari al pagamento anche mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e, in caso di incapienza, all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1690/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1691/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1692/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1693/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1694/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1695/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →