Cassazione Penale, Sentenza n. 30065/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo che, secondo la visura camerale acquisita, era cessato dalla carica di amministratore unico della Società Agricola Sarno Ecologia ed Ambiente s.r.l. il 24/07/2018, ossia prima del sequestro e dell'accertamento del 22/08/2018; dunque non poteva essere ritenuto responsabile in qualità di legale rappresentante/gestore per fatti avvenuti dopo la sua cessazione e avrebbe dovuto essere prosciolto per non avere commesso il fatto.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che dalla visura camerale risultasse effettivamente la cessazione dell'incarico il 24/07/2018, ma ha confermato che ciò non comporta automaticamente l'assoluzione. Sulla base degli accertamenti di fatto (conformazione dei luoghi, presenza di ingenti volumi di percolato maleodorante, sistemi di scarico, mancata impermeabilizzazione e mancata regimentazione delle acque) la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che la gestione illecita dei rifiuti era iniziata e protratta nel tempo e non poteva essere attribuita a un fenomeno occasionale di un solo mese. È stato quindi confermato il convincimento della responsabilità per i reati contestati (art. 256, comma 4, d.lgs. n.152/2006 e art. 137, comma 1, d.lgs. n.152/2006), con la condanna già inflitta (pena sospesa di 8 mesi di arresto) e alla rifusione dei danni/ spese alle parti civili. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori).
Norme richiamate
d.lgs. n.152/2006, art. 256 comma 4
art. 256 comma 4, d.lgs. n.152 del 2006
Norma impiegata per la repressione della illecita gestione dei rifiuti; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali dimostrassero una gestione continuativa e non occasionale del percolato, integrando la fattispecie prevista dall'articolo.
d.lgs. n.152/2006, art. 137 comma 1
art. 137 comma 1, d.lvo n.152 del 2006
Riferita all'illegittima immissione di reflui industriali; la Corte ha confermato che lo scarico tramite tubazione con bypass nel canale costituiva immissione illecita rilevante ai fini penali.
codice di procedura penale, art. 616
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente alle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n.186
Riferimento utilizzato ai fini della quantificazione e della sanzione pecuniaria crogiata alla Cassa delle Ammende; il Collegio ha ritenuto che non sussistessero motivi per escludere la liquidazione equitativa di euro 3.000,00.
Giurisprudenza di legittimità (Sez.4, n.29627/2016)
Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Rv. 267846 - 01
Richiamata per il principio secondo cui può sussistere responsabilità penale dell'amministratore cessato quando la condotta illecita si sia realizzata mentre era ancora in carica, o se abbia fornito un contributo alla omissione del subentrante, o in caso di fittizietà della nomina del successore; il Collegio ha ritenuto applicabili tali principi al caso concreto.
Massime di principio
- La cessazione formale dalla carica di amministratore non esclude automaticamente la responsabilità penale per illeciti commessi o perduranti durante il periodo di carica: va considerata la continuità e la durata della condotta illecita.
- Quando gli indici di fatto (organizzazione del sito, sistemi di scarico, volumi e natura dei reflui, mancata impermeabilizzazione e mancata regimentazione delle acque) sono compatibili con una gestione prolungata e sistematica di rifiuti, il giudice può ritenere la responsabilità del soggetto anche se formalmente cessato poco prima dell'accertamento.
- L'amministratore cessato può essere ritenuto responsabile anche in concorso col subentrante se ha contribuito (materialmente o moralmente) alla continuazione dell'omissione o se la nomina del successore è fittizia.
- Nei ricorsi per cassazione è necessario che la censura sia sorretta da rilevanti profili di diritto o motivazione: contestazioni basate su fatti già valutati in sede di merito e non riproponibili nella sede di legittimità risultano spesso inammissibili per manifesta infondatezza.
- Le condanne per reati ambientali comportano non solo la pena detentiva (anche sospesa) ma frequentemente obblighi risarcitori verso le parti civili e condanne alle spese, oltre a possibili sanzioni pecuniarie alla Cassa delle Ammende in caso di ricorsi infondati.
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