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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08663/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza sorto sulla cognizione dell'opposizione presentata dalla AGA Soc. Coop. a r.l. avverso il rigetto della domanda di ammissione del credito nell'ambito della verifica dei crediti relativa alle società sottoposte ad amministrazione giudiziaria e a confisca penale definitiva. Il G.I.P. (che aveva rigettato la domanda) aveva dichiarato di non essere competente e trasmesso gli atti al Tribunale quale giudice del riesame; il Tribunale, a sua volta, ha ritenuto competente il G.I.P. che aveva disposto la confisca, sollevando conflitto negativo di competenza.

La decisione

La Corte dichiara ammissibile il conflitto e risolve riconoscendo la competenza del giudice che ha disposto la confisca dei beni nell'ambito della cui amministrazione è stato emesso il provvedimento impugnato (ossia il giudice che ha pronunciato la confisca). La Corte motiva richiamando l'interpretazione dell'art. 59 d.lgs. n. 159/2011, l'art. 104-bis disposizioni di attuazione cod. proc. pen. e la giurisprudenza della Prima Sezione che attribuisce la cognizione dell'opposizione al giudice che ha disposto la confisca, ritenendo coerente la soluzione con la ratio della normativa di prevenzione da cui l'istituto deriva. La Corte respinge l'argomento secondo cui la cognizione dovrebbe spettare necessariamente a un giudice collegiale (tribunale del riesame), ritenendo non decisivo il richiamo alla collegialità e valorizzando il nesso funzionale tra decisione di confisca e verifica dei crediti; osserva inoltre che il principio della terzietà è comunque salvaguardato da norme come l'art. 34, comma 2-bis c.p.p. e dalla possibile composizione collegiale quando il sequestro è stato disposto da organo collegiale.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 1, cod. proc. pen.

    Fondamento del conflitto negativo di competenza; utilizzato per configurare la vicenda come stasi processuale risolvibile dalla Corte

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 59, comma 6

    "mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione"

    La norma, pur originariamente riferita alla prevenzione, è stata interpretata come criterio direttivo per individuare il giudice competente anche nei casi di sequestro/confisca penale: la competenza spetta all'organo che ha applicato/disposto la misura ablativa

  • disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 104-bis, comma 1-ter e comma 1-quater

    "nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1"

    Attribuiscono al giudice che ha emesso il decreto di sequestro i compiti connessi alla procedura di amministrazione giudiziaria; la Corte ne ricava che la cognizione dell'opposizione per la verifica dei crediti deve seguire il collegamento con l'organo che ha disposto la confisca

  • art. 321, comma 2 e art. 322-ter c.p.p.; d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 12-bis

    Richiamate come norme che legittimano il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e l'adozione di misure cautelari; contestualizzano il procedimento penale che ha portato alla confisca

  • art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    "Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare"

    Uso della norma per assicurare che, quando il GIP ha svolto funzioni in fase cautelare, non coincida materialmente con il giudice che decide la cognizione piena, garantendo così la diversità del giudice che esamina l'opposizione quando il GIP ha emesso il decreto

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Ricorda che l'udienza di verifica dei crediti è fissata a valle della definizione del giudizio di primo grado; la Corte considera questo elemento non ostativo rispetto all'attribuzione della cognizione al giudice che ha disposto la confisca

  • art. 240-bis c.p. e art. 51, comma 3-bis c.p.

    Richiamati come riferimenti normativi evocati dall'art. 104-bis circa l'applicabilità, a particolari sequestri e confische, delle disposizioni del d.lgs. 159/2011

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il rigetto dell'ammissione del credito nell'ambito della verifica dei crediti relativa a beni sequestrati/confiscati va, di regola, decisa dal giudice che ha disposto la confisca (o dal giudice delegato nominato se il provvedimento originario è stato adottato da un organo collegiale).
  • La disposizione dell'art. 59 d.lgs. 159/2011 relativa ai procedimenti di prevenzione deve essere applicata, per compatibilità di ratio, anche nei casi di sequestro/confisca penale per individuare la competenza a conoscere dell'opposizione.
  • L'argomento della collegialità (afferente al tribunale del riesame) non prevale automaticamente sull'attribuzione della competenza al giudice che ha conosciuto della confisca; la priorità è data al collegamento funzionale tra decisione di confisca e verifica dei crediti.
  • La norma che impedisce al GIP di svolgere talune funzioni nel medesimo procedimento (es. art. 34, comma 2-bis c.p.p.) contribuisce a garantire che l'opposizione sia esaminata da un giudice diverso quando ciò sia richiesto, ma non esclude in astratto la competenza del giudice che ha disposto la confisca.
  • In pratica, per casi analoghi, è utile verificare chi ha emesso il provvedimento di sequestro/confisca e sollevare tempestivamente eventuali conflitti di competenza; l'eventuale decisione deve essere conformata al nesso funzionale tra provvedimento ablativo e verifica dei crediti.
  • Se il sequestro/confisca è stato disposto da un collegio, è possibile che la fase successiva coinvolga il giudice delegato o componenti del collegio, con possibili sovrapposizioni: ciò non invalida la scelta di assegnare la cognizione all'organo che ha conosciuto della confisca, salvo specifiche eccezioni.

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