Sentenza del 18/09/2019 n. 750 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sul regime fiscale comune da applicare alle fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni riguardanti società di Stati membri diversi. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità diretta - Direttiva 90/434/CEE - Direttiva 2009/133/CE - Articolo 8 - Plusvalenze relative a operazioni di scambio di titoli - Cessione di titoli ricevuti all'atto dello scambio - Plusvalenza collocata in differimento di imposta - Tassazione degli azionisti - Assoggettamento a imposta secondo regole diverse quanto alla base imponibile e all'aliquota - Abbattimenti della base imponibile che tengono conto del periodo di detenzione dei titoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti contestavano il trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate mediante scambio di titoli e inizialmente collocate in differimento d'imposta. L'amministrazione applicava alla plusvalenza differita regole diverse da quelle applicate alla plusvalenza derivante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti: in particolare, negava l'abbattimento legato al periodo di detenzione e, per i titoli ricevuti, calcolava tale periodo dalla data dello scambio anziché dalla data di acquisto dei titoli originari. Si chiedeva quindi se tale regime fosse compatibile con l'articolo 8 delle direttive 90/434/CEE e 2009/133/CE, alla luce del principio di neutralità fiscale degli scambi di titoli.
La decisione
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la plusvalenza relativa ai titoli originari, collocata in differimento d'imposta, e quella derivante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti devono ricevere lo stesso trattamento fiscale che sarebbe stato applicato se lo scambio non fosse avvenuto. Ciò vale sia per l'aliquota d'imposta sia per gli abbattimenti della base imponibile collegati al periodo di detenzione. Il periodo di detenzione deve quindi tenere conto della durata del possesso dei titoli originari, evitando che lo scambio produca un aggravio fiscale. La Corte non ha deciso direttamente le controversie nazionali né liquidato le spese, rimettendo tali profili al giudice francese del rinvio.
Norme richiamate
Articolo 8, paragrafi 1 e 6, direttiva 2009/133/CE
L'assegnazione (...) di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente (...) non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione (...) e gli Stati membri possono tassare il profitto risultante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti allo stesso modo del profitto risultante dalla cessione dei titoli esistenti prima dell'acquisto.
La neutralità fiscale impedisce che lo scambio costituisca autonomamente un fatto generatore d'imposta, ma consente di tassare successivamente la plusvalenza. La tassazione successiva deve tuttavia essere equivalente a quella che si sarebbe applicata in assenza dello scambio.
Articolo 8, paragrafi 1 e 2, secondo comma, direttiva 90/434/CEE
L'assegnazione (...) di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente (...) non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione (...)
La disciplina previgente persegue il medesimo principio di neutralità fiscale e richiede un trattamento della plusvalenza differita coerente con quello applicabile alla cessione dei titoli originari.
Articolo 8, paragrafo 4, direttiva 2009/133/CE
Il socio non [deve] assegnare ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente prima (...) dello scambio.
Il mantenimento del valore fiscale dei titoli originari consente il differimento dell'imposizione e garantisce la continuità fiscale dell'operazione.
Articolo 8, paragrafo 7, direttiva 2009/133/CE
Per "valore fiscale" si intende il valore che verrebbe utilizzato come base per il calcolo eventuale di un profitto o di una perdita (...) ai fini della determinazione della base imponibile.
Il valore fiscale costituisce il riferimento per conservare la base imponibile latente e per tassare la plusvalenza quando si verifica l'evento che pone fine al differimento.
Articoli 150-0 D, 150-0 B ter e 200 A del Code général des impôts francese
I profitti netti (...) sono ridotti di un abbattimento determinato (...) in funzione del periodo di detenzione; le plusvalenze conferite possono essere assoggettate a imposta al momento della cessazione del differimento.
Le norme nazionali devono essere applicate in modo compatibile con il diritto dell'Unione: gli abbattimenti e l'aliquota applicabili alla data della tassazione non possono penalizzare la plusvalenza differita rispetto alla situazione ipotetica senza scambio.
Massime di principio
- Un regime di differimento d'imposta non elimina la plusvalenza, ma ne rinvia la tassazione; al momento della tassazione devono essere rispettate le regole che avrebbero trovato applicazione senza l'operazione straordinaria.
- Fusioni, scissioni e scambi di titoli non devono generare un aggravio fiscale rispetto a una vendita diretta dei titoli originari.
- Quando esistono abbattimenti legati al periodo di detenzione, il periodo deve essere calcolato considerando anche il possesso dei titoli originari, non soltanto il periodo successivo allo scambio.
- La neutralità fiscale riguarda sia l'aliquota sia la determinazione della base imponibile: non è sufficiente rinviare l'imposta se, al momento del pagamento, il contribuente riceve un trattamento meno favorevole.
- Gli Stati membri dispongono di un margine nella scelta della tecnica normativa, ma il prelievo complessivo non può eccedere quello che sarebbe stato applicabile se l'operazione di scambio non fosse avvenuta.
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